Le spese per l’esercizio del diritto di visita non possono essere decurtate dall’assegno

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E’ stato respinto dai giudici di Cassazione – sentenza n. 17189 del 9 ottobre 2012 – il ricorso con cui un padre aveva chiesto che venissero decurtate, dall’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, le spese che lo stesso doveva sostenere per esercitare il proprio diritto di visita nella diversa città dove la ex compagna era residente.

Secondo la Suprema corte, in particolare, era da condividere la decisione pronunciata dai giudici di merito secondo i quali la somma quantificata a carico del ricorrente era da ritenere equa con riferimento sia alla capacità di lavoro professionale di entrambi i genitori che alla valutazione complessiva delle somme necessarie per la vita e la crescita del bambino.
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