Le semplificazioni previste dal collegato fiscale

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Le semplificazioni previste dal collegato fiscale

Il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 è stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” il 23 ottobre 2018 ed è entrato in vigore il giorno dopo.

Il testo del decreto, oltre ad occuparsi ampiamente delle misure relative alla cosiddetta “pacificazione fiscale”, prevede - nella seconda parte - alcune disposizioni che attengono alla semplificazione fiscale.

Tra le suddette misure, spiccano alcune disposizioni che sono relative: all’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica, che ormai partirà il prossimo gennaio, alla registrazione degli acquisti, alla detrazione dell’Iva e al processo tributario telematico.

Altre disposizioni fanno, invece, riferimento all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, al rinvio della “lotteria dei corrispettivi” e all’estensione della possibilità di optare per la costituzione del Gruppo IVA anche ai gruppi bancari cooperativi.

Nella parte finale, sono indicate alcune “disposizioni finanziarie urgenti” con la previsione di finanziamenti destinati alle Ferrovie dello Stato, al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, al Fondo per lo sviluppo e la coesione, alle agevolazioni per il settore autotrasporti, alle missioni internazionali di pace, alla proroga della CIGS per la causale contratto di solidarietà fino a 12 mesi. Nel seguente approfondimento analizzeremo quelle che sono le semplificazioni fiscali previste nel decreto, con particolare riferimento all’obbligo della fatturazione elettronica e al processo tributario telematico.

 

Fatturazione elettronica

Come ormai noto il prossimo 1° gennaio 2019 prenderà il via (ormai è definitivo il fatto che non vi saranno delle proroghe) l’obbligo di fatturazione elettronica generalizzata.

In merito, il decreto introduce alcune “semplificazioni” soprattutto nei primi sei mesi di applicazione.

Non sarà, ad esempio, applicata alcuna sanzione al contribuente che emetterà la fattura elettronica oltre il termine previsto dalla legge ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta indicata nella stessa alla liquidazione del periodo (mensile o trimestrale), sono invece previste delle sanzioni ridotte al 20% (ex articolo 6 del DPR 633/1972) se la fattura, pur emessa tardivamente, parteciperà alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

 

Il decreto n. 119/2018 nell’ambito della fatturazione elettronica prevede dunque:

  • un regime transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2019;
  • una nuova regola generale che partirà dal 1° luglio 2019 e consentirà un’emissione ritardata di 10 giorni della fattura immediata;
  • l’adeguamento dei termini per la registrazione delle fatture.

 

NB! - Nel decreto viene precisato che l’obbligo di fatturazione elettronica si applica solo ai soggetti aventi stabile organizzazione in Italia, sono esclusi i soggetti identificati che operano tramite rappresentante fiscale.

 

Regime transitorio

Il legislatore pur non decidendo di prorogare l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, offre agli operatori, che al 1° gennaio 2019 non saranno ancora in grado di emettere le fatture elettroniche, la possibilità di emetterle in ritardo, senza sanzioni, se verranno emesse entro la liquidazione relativa al momento di effettuazione dell’operazione; mentre, vi è una sanzione ridotta (20%), se l’emissione è ritardata alla liquidazione successiva.

 

NB! - Un contribuente mensile che ad esempio effettua un’operazione il 4 gennaio 2019, potrà emettere la fattura elettronica entro il 16 febbraio senza applicazione delle sanzioni ex articolo 6 del DPR 633/1972. Se, invece, la stessa fattura verrà emessa entro il 16 marzo, pagherà le sanzioni ex articolo 6 nella misura del 20%.

 

E’ bene ricordare che tale regime transitorio durerà fino al 30 giugno 2019.

 

Fattura immediata

L’emissione della fattura entro le 24 ore di effettuazione dell’operazione può creare diversi problemi anche a seguito del meccanismo di funzionamento del SDI (Sistema di Interscambio).

Per risolvere tale problema, a decorrere dal 1° luglio 2019, viene previsto un margine di 10 giorni tra il momento di effettuazione dell’operazione e il momento di emissione della fattura.

Se un prestatore riceve un pagamento per servizi resi ad esempio il 27 agosto 2019, potrà emettere la fattura entro il 6 settembre e dovrà, comunque, liquidare l’imposta entro il 16 settembre.

In questi casi, ovvero quando il momento di effettuazione dell’operazione non coincide con il giorno di emissione della fattura, questa dovrà riportare anche il giorno di effettuazione dell’operazione stessa.

 

Fattura differita

Per la fatturazione differita non vi sono cambiamenti, ma viene stabilito che le imprese non potranno più “retrodatare” le fatture al 31 del mese precedente.

In particolare, le fatture collegate, per le cessioni, ai DDT (o per le prestazioni di servizio, a una documentazione idonea a dimostrare l’identità dei soggetti tra cui sono avvenute le prestazioni), possono essere emesse entro il 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

 

Registrazione

Per le fatture immediate e per quelle differite, la registrazione deve avvenire entro lo stesso termine, cioè entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, ma con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

Per le triangolari, le fatture emesse potranno essere registrate entro il 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al mese stesso. Per queste ultime operazioni, vi è lo slittamento in avanti del termine di liquidazione dell’imposta.

 

NB! - Le nuove regole sulla registrazione, in vigore dal 24 ottobre, influenzeranno la liquidazione del mese di ottobre (entro il 16 novembre).

 

Nessun protocollo progressivo

Un’altra semplificazione prevista nell’ambito della fatturazione elettronica consiste nell’eliminazione dell’obbligo di inserire, nella fattura passiva ricevuta, il numero di protocollo progressivo. L’adempimento dell’integrazione in fattura del numero di protocollo attribuito tramite l’annotazione del documento nel registro delle fatture d’acquisto, viene eliminato perché la fattura elettronica, al momento in cui entra nel sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, è identificata in modo univoco dal sistema con l’attribuzione di un numero identificativo.

Nella relazione, all’articolo 13 del decreto 119/2018, viene specificato che solo per le fatture elettroniche inviate tramite il sistema d’interscambio, il numero di protocollo apposto sulla fattura elettronica soddisfa automaticamente l’adempimento. Per le fatture ricevute su carta, bisogna comunque mantenere evidenza della loro progressione.

In questo caso, si può continuare ad annotare il numero progressivo riportato nel registro degli acquisti, ovvero annotando nel registro degli acquisti un dato univoco già contenuto nella fattura o creando un protocollo che mette in collegamento la fattura con il numero progressivo di registrazione.

 

Detrazione Iva

Relativamente alla detrazione Iva, il decreto 119/2018, all’articolo 14, stabilisce che entro il 16 di ciascun mese (stesso termine dell’autoliquidazione), può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

 

Con l’entrata in vigore delle disposizioni il 24 ottobre scorso, già dal prossimo 16 novembre si potrà detrarre l’Iva anche per le fatture di ottobre ricevute nei primi giorni del mese successivo, riportando in perfetto allineamento l’obbligo di versamento dell’imposta da parte del fornitore con quello di detrazione del cliente.

La modifica, relativamente alle liquidazioni infrannuali, mette fine alle incertezze sollevate con la circolare n. 1 del 17 gennaio 2018 dell’Agenzia delle Entrate che, nell’affrontare le nuove regole del diritto della detrazione, aveva posto alcuni dubbi sulla legittimità di tale comportamento.

Il D.L. 50/2017, come interpretato dalla citata circolare, prevede che l’esercizio del diritto a detrazione è ammesso nel caso in cui si verifichino due condizioni:

  • l’Iva relativa a una determinata operazione deve essere esigibile;
  • il cessionario/committente deve avere il possesso della fattura emessa dal fornitore o per suo conto.

 

La prima condizione si verifica sulla base delle regole fissate dall’articolo 6 del DPR 633/72, quando, ad esempio, nel caso di cessione di beni, vi è la spedizione o la consegna ovvero, in caso di prestazioni di servizi, al momento del pagamento da parte del committente.

 

Verificatasi l’esigibilità dell’imposta, il soggetto cedente o prestatore è obbligato a emettere e annotare la fattura entro il 15 del mese successivo nel registro di cui all’articolo 23 del DPR 633/72 e a far partecipare la stessa alla liquidazione Iva di periodo, relativa al mese di effettuazione dell’operazione.

Il cessionario o committente deve, per poter detrarre l’imposta, ricevere la fattura dal fornitore e deve annotarla nel registro degli acquisti, facendola partecipare alla liquidazione di periodo in cui si sono verificate le predette condizioni.

Il dubbio che si era posto, anche a seguito dell’emanazione della circolare n. 1/2018, era se fosse ancora possibile procedere all’esercizio del diritto alla detrazione nel mese di effettuazione dell’operazione, anche se la fattura era stata ricevuta nel mese successivo.

Ad esempio, se il cliente che riceveva la fattura, la cui esigibilità si era verificata nel corso del mese di aprile, il 5 maggio 2018, potesse portare in detrazione l’Iva entro il 16 maggio con riferimento al mese di aprile.

 

Questo dubbio viene chiarito con l’articolo 14 del D.L. 119/2018, che specifica che se il cessionario/committente riceve, ad esempio nei primi 15 giorni di novembre, una fattura relativa ad una operazione effettuata nel corso del mese di ottobre potrà detrarre l’Iva nella successiva liquidazione del 16 novembre.

Come detto la disposizione è in vigore dallo scorso 24 ottobre, di conseguenza potrà essere utilizzata nella prossima liquidazione di novembre.

La norma nulla dice per quanto riguarda il passato, ma si ritiene che la stessa abbia efficacia retroattiva; tuttavia, in quanto norma di chiarimento, in sede di conversione sarà utile una precisazione in tal senso.

 

Giustizia tributaria digitale

Una interessante novità contenuta nel decreto fiscale è l’introduzione dell’obbligo del processo tributario telematico per i ricorsi notificati, a partire dal 1° luglio 2019.

L’argomento “giustizia digitale” è affidato all’articolo 16 del decreto, rubricato “Giustizia tributaria digitale”, e riguarda il futuro del sistema processuale tributario.

La disposizione ha lo scopo di ridurre strutturalmente i costi di gestione e di custodia degli archivi tributari, recuperando la produttività del personale che potrà essere utilizzato per supportare l’attività giurisdizionale.

Il decreto n. 119/2018 modifica parte dell’articolo 16-bis, comma 1, D.Lgs. 546/1992, prevedendo il perfezionamento delle comunicazioni, nel caso in cui nel processo sono costituiti più difensori, “con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte”.

 

Viene sostituito il secondo comma del citato articolo 16- bis con l’inserimento delle ipotesi in cui, in via eccezionale, si può derogare all’obbligatorietà del deposito telematico.

In caso di “mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario le comunicazioni sono eseguite solo tramite mediante deposito in segreteria della Commissione Tributaria”.

Le modifiche interessano anche il terzo comma dell’articolo 16-bis, che viene interamente riformato, e ora prevede l’obbligatorietà del rito telematico.

 

NB! - Per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019, si sancisce l’obbligatorietà della procedura telematica, già prevista, seppure in via facoltativa, dal D.M. n. 163 del 23 dicembre 2013.

 

Gli unici a poter continuare ad optare per la procedura classica, ovvero cartacea, saranno i contribuenti che decidono di stare in giudizio senza assistenza tecnica nelle liti di valore non superiore a tremila euro.

 

Si evidenzia che viene lasciata facoltà al Presidente della Commissione Tributaria e/o al Presidente di Sezione, nel caso in cui il ricorso sia già iscritto a ruolo, ovvero al collegio giudicante, qualora la questione sorge in udienza, di poter autorizzare con provvedimento motivato il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

 

Il decreto risolve, poi, una problematica che creava difficoltà agli operatori, soprattutto a chi si costituiva telematicamente a fronte di un ricorso cartaceo presentato dal contribuente.

Con la nuova disposizione introdotta con l’articolo 25-bis D.Lgs. 546/1992, è previsto che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio le modalità telematiche, indipendentemente da quella scelta dalla controparte, o nonostante lo svolgimento del giudizio di primo grado con modalità “analogiche”.

 

NB! - Una rilevante innovazione è, inoltre, quella che prevede la possibilità per le parti di partecipare all’udienza pubblica con un collegamento audiovisivo tra l’aula d’udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione, in modo da garantire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di ascoltare quanto viene detto.

 

Il decreto inserisce, nel D.Lgs. 546/1992, l’articolo 25-bis per introdurre semplificazioni relativamente alla parte pubblica nell’attestazione di conformità delle copie digitali di atti cartacei.

Il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 D.Lgs. 446/1997, attesteranno la conformità di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, al fine del deposito e della notifica, con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine.

 

La stessa modalità di attestazione di conformità verrà estesa, anche per l’estrazione di copie analogiche, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, che sono equivalenti all’originale anche se difettano dell’attestazione di conformità da parte dell’ufficio di segreteria.

 

La copia informatica e cartacea, con la suddetta attestazione, sarà equivalente all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto o presente nel fascicolo informatico.

 

Giustizia tributaria

Sono introdotte alcune disposizioni relativamente al contenzioso tributario, per rendere pienamente operativo il processo tributario telematico.

Riassumendo, le novità solo le seguenti:

  • se manca l'indirizzo PEC del difensore o della parte, ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria;
  • le parti, i consulenti e gli organi tecnici devono notificare e depositare gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche;
  • i soggetti in giudizio senza assistenza tecnica hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche;
  • per il deposito e la notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore o l’agente della riscossione, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo modalità telematiche.

 

Trasmissione corrispettivi al via dal 2019

Nella parte finale del decreto, e precisamente al Capo Terzo, sono previste "Altre disposizioni fiscali", raccolte in quattro articoli.

Viene in particolare introdotto l'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri con lo scopo, ad esempio, di eliminare alcuni adempimenti contabili, come l'obbligo di tenuta dei registri e la conservazione delle fatture e degli scontrini, favorendo anche un controllo più mirato da parte dell'Agenzia delle Entrate e la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento.

L’obbligo dovrebbe prendere il via il 1° luglio 2019 per il soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro, mentre per la generalità dei soggetti si dovrebbe partire da gennaio 2020.

 

Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.


Farmacie e parafarmacie, e in genere coloro che vendono farmaci, potranno adempiere a tale obbligo di trasmissione, utilizzando gli strumenti e il sistema telematico relativo all’invio dei dati al sistema STS (Sistema Tessera Sanitaria). La trasmissione andrà, tuttavia, effettuata giornalmente e non più mensilmente.

 

Relativamente all’adeguamento tecnologico, è previsto che per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, sarà concesso un contributo, una tantum, pari al 50% della spesa sostenuta nel limite di 250 euro in caso di acquisto, o di 50 euro in casi di adattamento per ogni apparecchio.

Il contributo verrà anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato e verrà a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione in F24. Tale credito non soggiace agli attuali limiti di compensazione. Tale contributo sarà erogato negli anni 2019 e 2020.

 

NB - A seguito dell’entrata in vigore di tale obbligo, non vi sarà più la necessità di registrare i corrispettivi ai sensi dell’art. 24, D.P.R. n. 633/1972.

 

Lotteria dei corrispettivi

L’articolo 18 del decreto rinvia al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore della cosiddetta "lotteria del corrispettivi", in base alla quale le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente corrispettivi, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Infine, è prevista la possibilità per i gruppi bancari cooperativi di optare per la costituzione del Gruppo Iva.

 

Quadro Normativo

Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018

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