Le regole base per i tirocini
Pubblicato il 14 marzo 2013
Condividi l'articolo:
Con le Linee guida in materia di tirocini, concordate da Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 24 gennaio 2013, dettati gli standard minimi per tale strumento, considerato un canale di inserimento nel mondo del lavoro. La revisione della materia prevede il riconoscimento di un'indennità per la partecipazione al tirocinio, una durata diversa per le varie tipologie di tirocinio, un rapporto numerico tra stagisti e dipendenti ed una sanzione per l'azienda che non corrisponde l'indennità. Regioni e province autonome si impegnano a recepire le Linee guida entro sei mesi dalla data dell'accordo.
La definizione,
in sede di Conferenza
Stato-Regioni, di Linee guida unitarie in materia di tirocini
formativi e di
orientamento è stata prevista dalla legge n. 92 del 28 giugno2012,
all'articolo 1, comma 34. Quattro i punti principali:
- revisione
della disciplina dei tirocini
formativi;
- previsione di
azioni per contrastare un possibile
uso distorto dell'istituto, individuando le modalità di prestazione
dell'attività;
-
individuazione degli elementi qualificanti del
tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
-
riconoscimento di una congrua indennità per il
tirocinante.
DEFINIZIONE
Il tirocinio
viene definito come:
“una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.” |
E' vietato:
- utilizzare il
tirocinio per attività lavorative
dove non è necessario un periodo formativo;
- sostituire,
con i tirocinanti, i lavoratori con
contratti a termine nei periodi di massima attività;
- utilizzare i
tirocinanti per sostituire il
personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire
ruoli necessari
all'organizzazione dello stesso.
Le parti devono
impegnarsi ad adottare incentivi
per la trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro.
ESCLUSIONI
Le Linee guida
non si
applicano ai:
- tirocini curriculari
promossi dalle
università o dalle scuole, o comunque non soggetti alle comunicazioni
obbligatorie in quanto svolti all’interno di un percorso formale di
istruzione
o formazione;
- tirocini
finalizzati allo svolgimento della
pratica professionale ed all’accesso alle professioni ordinistiche;
- tirocini
transnazionali realizzati nell'ambito di
specifici programmi europei (LLP);
- tirocini per
soggetti extracomunitari promossi
all’interno delle quote di ingresso;
- tirocini
estivi.
TIPOLOGIE
DI TIROCINI E DURATA
Possono
sussistere i seguenti tipi di tirocini:
a) tirocini formativi e di orientamento → di durata non superiore a 6 mesi |
b) tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro → di durata non superiore a 12 mesi |
c) tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento: in favore di disabili → di durata non superiore a 24 mesi per persone svantaggiate → di durata non superiore a 12 mesi per richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale → di durata non superiore a 12 mesi (Regioni e Province autonome possono prevedere circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità). |
La durata
massima deve intendersi comprensiva delle
eventuali proroghe.
I tirocini del
tipo a) - formativi e di
orientamento - sono destinati a soggetti che hanno conseguito un titolo
di
studio entro e non oltre 12 mesi; sono diretti ad agevolare le scelte
professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione tra scuola
e
lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del
lavoro.
I tirocini del
tipo b) - di inserimento o
reinserimento nel mercato del lavoro – hanno come destinatari
principalmente
inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché lavoratori sospesi
in
regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in
attuazione
delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori
sociali.
Verificandosi,
per il tirocinante, situazioni di
maternità o malattia lunga, ossia quella che dura un terzo o più del
tirocinio,
i termini di durata possono essere sospesi; in
questi casi, la
sospensione non concorre al computo della durata massima.
SOGGETTI
PROMOTORI E SOGGETTI OSPITANTI
Possono promuovere
il tirocinio nel proprio
territorio soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati,
quali:
- servizi per
l'impiego e agenzie regionali per il
lavoro;
- università
statali e non statali abilitati al
rilascio di titoli accademici;
- istituzioni
scolastiche statali e non statali che
rilascino titoli di studio con valore legale;
- centri
pubblici o a partecipazione pubblica di
formazione professionale e/o orientamento;
- comunità
terapeutiche, enti ausiliari e
cooperative sociali purché iscritti negli appositi albi regionali, se
esistenti;
- servizi di
inserimento lavorativo per disabili
gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni
formative private, non aventi scopo
di lucro, con specifica autorizzazione della regione;
- soggetti
autorizzati alla intermediazione dal
Ministero del lavoro.
Tale elenco può
essere modificato da regioni e
Province Autonome.
Sono soggetti
ospitanti gli enti pubblici o
privati presso i quali viene realizzato il tirocinio; Regioni e
Province
Autonome possono specificare le caratteristiche soggettive e oggettive.
Lo stesso
tirocinante non può
svolgere più di un tirocinio con il soggetto ospitante.
Requisiti
dell'ospitante sono:
- essere in
regola con la normativa sulla salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro e con la legge n. 68 del 1999;
- non avere
effettuato licenziamenti, tranne quelli
per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi
precedenti
l'attivazione del tirocinio (sono fatti salvi specifici accordi
sindacali con
le organizzazioni territoriali più rappresentative);
- non avere
procedure di CIG straordinaria o in
deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella
stessa
unità operativa.
Le Linee guida
indicano le funzioni a cui deve
attenersi il soggetto ospitante, tra cui:
- nominare
un tutor, da individuare
tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali
adeguate e
coerenti con il progetto formativo individuale;
- assicurare
la realizzazione del percorso di
tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare
l'esperienza svolta dal tirocinante
ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione
del tirocinio.
ATTIVAZIONE
DEL TIROCINIO
Per attivare il
tirocinio è necessaria una convenzione
soggetti promotori e soggetti ospitanti pubblici e privati.
Alla
convenzione deve essere allegato un progetto formativo per ciascun
tirocinante,
da sottoscrivere tra tirocinante, soggetto ospitante e soggetto
promotore.
Elementi del progetto sono, oltre i dati anagrafici dei soggetti:
- elementi
descrittivi del tirocinio (tipologia di
tirocinio, settore di attività economica dell'azienda o
dell'amministrazione
pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del
tirocinio, durata
e periodo di svolgimento del tirocinio, sede prevalente di svolgimento,
entità
dell'indennità da dare al tirocinante);
- specifiche
del progetto formativo (attività da
affidare al tirocinante durante il tirocinio, obiettivi e modalità di
svolgimento del tirocinio, competenze da acquisire).
Pur non
rientrando tra i rapporti di lavoro, il
tirocinio è soggetto alla comunicazione obbligatoria da parte del
soggetto
ospitante entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del
tirocinio.
NUMERO
DI TIROCINI ATTIVABILI
Il soggetto
ospitante può detenere, nello stesso
tempo, un numero massimo di tirocinanti in base alla propria
dimensione e
definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.
In attesa di
tali discipline, vigono i seguenti
limiti:
per unità operative fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato -> un tirocinante; per unità operative con numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20 -> non più di due tirocinanti contemporaneamente; per unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato -> tirocinanti pari al 10% dei dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore. |
A tali limiti
non soggiacciono i tirocini per
disabili, soggetti svantaggiati, richiedenti asilo politico o titolari
di
protezione internazionale.
Il tutor
designato dal soggetto promotore è
tenuto a:
- collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
- coordinare l'organizzazione e programma del percorso di tirocinio;
- monitorare l'andamento del tirocinio affinchè venga rispettato il progetto;
- acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta, anche per una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
- concorrere alla redazione dell'attestazione finale.
Compiti del tutor
nominato dal soggetto
promotore:
- favorire l'inserimento del tirocinante;
- promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo;
- aggiornare la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata del tirocinio;
- accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante.
INDENNITA'
Costituisce la
parte più innovativa del restyling, al
fine di evitare usi distorsivi dello strumento, la previsione della
corresponsione
di un'indennità a favore del tirocinante nella misura di un minimo di
300 euro
lordi mensili.
Non possono
ricevere tale indennità i tirocinanti
percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di
ammortizzatori sociali.
La
partecipazione al tirocinio e la percezione
dell'indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione
eventualmente posseduto dal tirocinante.
Le Regioni e le
Province autonome potranno definire
misure di agevolazione o sostegno, nonché prevedere, al solo fine di
garantire
l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di
corresponsione e
di ammontare dell'indennità.
E' prevista,
per la mancata corresponsione
dell'indennità, l'applicazione di una sanzione da un minimo di
1.000 a un
massimo di 6.000 euro, in proporzione della gravità
dell'illecito commesso.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: