Le nuove istanze di interpello
Pubblicato il 19 novembre 2015
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Più chiaro il rapporto tra fisco e contribuente
Lo scorso 7 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.233) il D.Lgs. 156/2015 il quale si occupa anche delle misure per la revisione degli interpelli e del contenzioso tributario. Il citato decreto attuativo della legge delega n. 23 del 11 marzo 2014 (art. 6, comma 6 e art. 10, comma 1, lettere a e b), ha l’obiettivo di apportare la semplificazione delle procedure, e una maggiore certezza dei tempi di risposta dell’interpello.Le misure previste entreranno in vigore dal prossimo anno.
Nello specifico l'articolo 1 del decreto prevede alcune fondamentali modifiche dell'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente. Oltre ai tempi certi di risposta l’obiettivo è quello di abolire l’obbligatorietà dell’interpello (salvo alcuni casi), viene inoltre prevista una generale non impugnabilità delle risposte, e la possibilità di non adeguarsi alle indicazioni fornite, potendo giustificare successivamente il motivo del “comportamento fiscale”.
Interpello e consulenza giuridica
Prima di entrare nel merito del discorso è opportuno effettuare una distinzione tra interpello e consulenza giuridica. L'interpello è un'istanza del contribuente presentata all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, quando sono necessari chiarimenti in merito all'interpretazione di una norma obiettivamente incerta e relativa a tributi erariali da applicare a casi concreti e personali.
Tra le diverse tipologie di interpello individuiamo:
- l'interpello ordinario che consente a ogni contribuente di chiedere un parere riguardo un caso concreto e personale al quale applicare una norma tributaria di incerta interpretazione;
- l'interpello sulle società estere controllate (Controlled foreign compagny - Cfc) che consente al soggetto residente di dimostrare preventivamente la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate relativamente a ciascuna controllata estera;
- l'interpello antielusivo che consente di acquisire un parere favorevole su diverse operazioni e sulla classificazione di spese alle quali si riferiscono le disposizioni antielusive;
- l'interpello disapplicativo che consente di dimostrare che per determinate operazioni, non sussistono gli elementi di elusività contrastati da specifiche norme dell'ordinamento tributario, delle quali si chiede pertanto la disapplicazione. Rappresenta l’unica ipotesi in cui l’interpello è obbligatorio in quanto fa riferimento a specifiche fattispecie.
La consulenza giuridica
A differenza dell'istituto dell'interpello (finalizzato alla soluzione di casi concreti e personali), la consulenza giuridica si occupa di individuare il corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale, prospettate anche nel corso di attività di controllo, o in sede di esame di istanze di rimborso o di autotutela dai seguenti soggetti:
- Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, inclusa Equitalia;
- Associazioni sindacali e di categoria e Ordini professionali;
- Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati e altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico.
La competenza a trattare le istanze di consulenza giuridica è delle Direzioni Regionali e della Direzione Centrale normativa in ragione della rilevanza territoriale del soggetto richiedente.
Le istanze relative alla consulenza giuridica sono redatte in carta libera e non sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, sono presentate a mano o mediante spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Direzioni regionali o alla Direzione centrale normativa in base alla rispettiva competenza.
Interpello ordinario
L'interpello ordinario è previsto dall'articolo 11 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), in base al quale le istanze sono finalizzate ad ottenere il parere dell'Agenzia delle Entrate in merito all'interpretazione di una norma tributaria obiettivamente incerta, prima di porre in essere il relativo comportamento fiscale.
L'istanza può essere presentata dal contribuente o da coloro che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso, alla DRE competente in relazione al proprio domicilio fiscale.
Integrazioni
La Direzione competente può chiedere al contribuente di integrare la documentazione per meglio inquadrare la situazione e dare una risposta compiuta. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'interpello.
Gli effetti possibili
Se l'Agenzia non si pronuncia, si realizza il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente, comunque il parere espresso dall'Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi.
Gli uffici dell'Agenzia invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, con il presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell'istanza. Se invece quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell'istanza, la risposta all'interpello non produce effetti vincolanti per l'Agenzia.
L’interpello ordinario non può far riferimento alla determinazione di un tributo, o a richieste relative a situazioni che sono già oggetto di accertamento da parte dell’Amministrazione.
Se la richiesta è lecita l’Agenzia risponderà entro 90 giorni, termine che comunque può essere prolungato fino ad una massimo di ulteriori 60 giorni (in generale per tutti i tipi di interpello) quando viene richiesta una integrazione dei documenti.
Interpello qualificatorio
Al modello generale dell’interpello è stato affiancato un nuovo “prototipo” di interpello, meritevole di autonoma valorizzazione. L’interpello “qualificatorio” è caratterizzato dal maggior peso che assume la valutazione della fattispecie rispetto all’interpretazione delle norme di legge invocate dal contribuente nel caso concreto. In questo caso l’istanza del contribuente verte non tanto sulla “applicazione delle disposizioni” ma sulla “corretta qualificazione di una fattispecie complessa” quando, come fattore comune all’interpello puro, sussistano obiettive condizioni di incertezza alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle stesse. Con tale tipologia viene rimossa dal legislatore il limite rappresentato dalla definizione di interpello generale, ampliandone i confini applicativi.
Il decreto richiama esplicitamente il “nuovo” interpello in relazione alla possibilità di chiedere un parere in ordine:
- alla sussistenza di una stabile organizzazione ai fini dell’esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti, di cui al nuovo articolo 168-ter del Tuir (norma di recente introduzione a opera del decreto internazionalizzazione);
- alla riconducibilità di una determinata spesa alla categoria delle spese di pubblicità o a quelle di rappresentanza.
Interpello probatorio
Un'altra tipologia menzionata dal nuovo comma 1 dell’articolo 11 è l'interpello probatorio il quale si sostanzia in una richiesta tesa a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente ai fini dell’accesso a un determinato regime fiscale, azionabile nei casi espressamente previsti. Si tratta in pratica di una categoria di interpello ampia che ricomprende e abbraccia tante figure già previste dal sistema. L’Amministrazione finanziaria ai fini della riposta da fornire al contribuente ha a disposizione 120 giorni, decorsi i quali si determina una situazione di silenzio assenso.
Nella suddetta tipologia di interpello rientrano diverse ipotesi anche eterogenee fino ad oggi presenti tra gli interpelli obbligatori, divenuti facoltativi come ad esempio:
- le istanze di interpello tese a fornire in relazione alle operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Paesi black list, la dimostrazione delle condizioni esimenti previste dall’articolo 110 del Tuir (dimostrazione del prevalente svolgimento da parte delle imprese estere di un’attività commerciale effettiva, ovvero dimostrazione che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione);
- le istanze di interpello Controlled foreign companies (Cfc) tese a fornire la dimostrazione delle condizioni previste dal comma 5 dell’articolo 167 del Tuir;
- le istanze presentate ai sensi dell’articolo 113 del Tuir dagli enti creditizi che scelgono di non applicare il regime proprio delle partecipazioni di cui all’articolo 87 del Tuir a quelle acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia;
- le istanze di interpello per la continuazione del consolidato ai sensi dell’articolo 124 del Tuir, presentate in occasione di operazioni di riorganizzazione generalmente interruttive dello stesso, tese a verificare che anche dopo l’effettuazione di tali operazioni permangono tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell’accesso al regime;
- le istanze di interpello per l’accesso al consolidato mondiale di cui all’articolo 132 del Tuir;
- le istanze presentate dalle società che presentano i requisiti per essere considerate “non operative” ai sensi e per gli effetti della disciplina prevista dall’articolo 30 della legge 724/1994;
- le istanze previste ai fini del riconoscimento del beneficio “Ace” di cui all’articolo 1 del D.L. 201/2011 in presenza di operazioni potenzialmente suscettibili di comportare indebite duplicazioni di benefici, ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 14 marzo 2012.
Altre tipologie di interpello sono:
- l’interpello anti abuso (facoltativo) con il quale si richiedono chiarimenti in merito all’abuso di diritto relativamente a un determinato atto, fatto o negozio, mettendo in risalto le ragioni per effetto delle quali si ritiene che la situazione oggetto di interpello non porti ad una situazione di abuso, o vantaggi fiscali indebiti o comunque, ragioni fiscali rilevanti;
- l’interpello su nuovi investimenti con il quale le imprese che decidono di investire in Italia per somme non inferiori a 30 milioni di euro e che abbiano conseguenze occupazionali rilevanti, presentano un'istanza di interpello in riferimento al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione.
Presentazione dell’interpello
Possono presentare istanza di interpello i contribuenti anche non residenti e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima, senza che a tali fini assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.
L’istanza di interpello
Come disposto dall’articolo 3 del Decreto 156/2015 l’istanza deve far riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all’interpello e deve contenere i seguenti elementi:
- i dati identificativi dell’istante eventualmente del suo legale rappresentante compreso il codice fiscale;
- l’indicazione del tipo di istanza tra quelle previste dai commi 1 e 2 dell’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente;
- la specifica descrizione della fattispecie;
- le dettagliate disposizioni delle quali si richiede l’applicazione, la disapplicazione o l’interpretazione;
- l'esposizione chiara ed univoca della soluzione proposta;
- l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario;
- la sottoscrizione dell’istante o del suo rappresentante.
Se non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede (una sola volta) di integrare la documentazione presentata. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
Presentazione dell’istanza e inammissibilità
In caso di mancata presentazione dell’istanza o di ricezione di una risposta negativa, solo in due casi è necessario indicare la fattispecie specifica in sede di dichiarazione dei redditi ossia nel caso di:
- applicazione “ACE”, se si ravvedono operazioni che potrebbero non rispettare le condizioni per concorrere al beneficio;
- applicazione di disposizioni relative alle società di comodo.
Risultano inammissibili quelle istanze che ad esempio:
- non sono presentate entro i termini previsti, o sono prive dei requisiti necessari;
- non presentano le obiettive condizioni di incertezza come previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente;
- hanno ad oggetto la stessa questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- riguardano questioni per le quali siano state o sono già state avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- sono collegate alla situazione in cui il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
Coordinamento con l’attività di accertamento
Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11 (istanze di natura disapplicativa o elusiva), avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.
La risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle Entrate vincola la stessa nei confronti del rapporto con i contribuenti, e gli atti a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta espressa o tacita sono nulli, con riferimento a quel determinato caso e a quel determinato soggetto anche per comportamenti futuri, salvo il caso in cui intervengano rettifiche alla scelta interpretativa, che comunque non operano retroattivamente.
Nel caso in cui il contribuente ha ricevuto una risposta ad un determinato interpello, l’atto di accertamento successivo riguardante deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni del soggetto è nullo nel caso in cui lo stesso non sia preceduto dalla notifica di richiesta di chiarimenti aggiuntivi da fornire entro e non oltre i 60 giorni.
Quadro Normativo |
Legge n. 23 del 11 marzo 2014 Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 Legge n. 212 del 27 luglio 2000 |
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