Le novità del nuovo Codice deontologico per i Consulenti del Lavoro
Pubblicato il 29 settembre 2016
In questo articolo:
- Ambito di applicazione - art. 1
- Dovere di competenza – art. 10
- Responsabilità patrimoniale – art. 12
- Sostituzione di collega per decesso, sospensione o temporaneo impedimento - art. 16
- Partecipazione a compagini societarie e collaborazioni con imprese che erogano servizi nel settore di attività - art. 19
- Rapporti con i Colleghi - art. 20
- Rapporti con Praticanti, collaboratori, dipendenti - art. 21
- Incarico professionale - art. 23
- Accettazione dell’incarico - art. 25
- Trascuratezza nella gestione degli interessi del cliente - art. 30
- Pubblicità informativa - art. 33
- Potestà disciplinare - art. 35
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Il nuovo Codice deontologico dei Consulenti del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nella seduta del 29 luglio 2016, è entrato in vigore il 27 settembre 2016. Nel presente contributo si analizzano le novità più rilevanti, così come, peraltro, evidenziate dal Consiglio stesso, con circolare n. 1136 del 22 settembre 2016. Ad ogni modo si evidenzia che non è stato alterato l’impianto originario del Codice ma sono state solo apportate modifiche ed implementazioni. |
Il 27 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice deontologico dei Consulenti del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nella seduta del 29 luglio 2016.
Come lo stesso Consiglio evidenzia nella sua circolare n. 1136 del 22 settembre 2016, al vecchio Codice sono state apportate modifiche ed implementazioni, senza alterare l’impianto originario.
Si illustrano di seguito le principali modifiche intervenute.
Ambito di applicazione - art. 1
Ai sensi del nuovo comma 2, art. 1, il Codice si applica ai professionisti ma anche alle STP iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro ed agli iscritti al Registro praticanti.
Dovere di competenza – art. 10
Il Consulente del Lavoro ha l’obbligo di curare la propria preparazione in conformità a quanto previsto dall’apposito Regolamento sulla Formazione Continua approvato dal Consiglio Nazionale.
In mancanza sarà passibile di sanzione disciplinare.
Responsabilità patrimoniale – art. 12
Lo svolgimento dell’attività professionale in mancanza di idonea copertura assicurativa adesso costituisce illecito disciplinare.
Inoltre, al momento dell’assunzione dell’incarico, il Consulente deve rendere noti al cliente gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale ed ogni variazione successiva.
Sostituzione di collega per decesso, sospensione o temporaneo impedimento - art. 16
Il principio in forza del quale il Consulente chiamato dall'Ordine, ovvero dalla famiglia, a sostituire un collega deceduto per liquidare lo studio o gestirlo temporaneamente, dopo aver accettato l'incarico, deve agire con particolare diligenza avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega, si applica anche in caso di sospensione disciplinare o impedimento temporaneo di un collega.
In tali casi, il sostituto deve agire con particolare diligenza e gestire lo studio rispettandone i connotati strutturali ed organizzativi dando comunicazione dei termini della sostituzione agli Ordini di appartenenza.
Partecipazione a compagini societarie e collaborazioni con imprese che erogano servizi nel settore di attività - art. 19
Il nuovo articolo 19 del Codice deontologico stabilisce dei principi che si applicano ai Consulenti del Lavoro che:
- esercitano per il tramite di una società tra professionisti e collaborano con una società tra professionisti;
Previsioni di cui all’articolo 12 commi 6 e 7 Al Consulente del lavoro che svolge la propria attività nell'ambito di STP si applicano anche le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 12. Il Consulente del lavoro socio di STP che a qualsiasi titolo concorra ad alterare le condizioni previste dell'articolo 10 comma 4, lettera b), Legge n. 183 del 12 novembre 2011 - secondo cui il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle decisioni o deliberazioni dei soci - sarà considerato gravemente responsabile ai sensi del Codice. |
- assistono professionalmente un centro di elaborazione dati, un centro di assistenza fiscale o un’associazione di categoria nello svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti;
- ricoprono la carica di amministratore di un centro di elaborazione dati o di un centro di assistenza fiscale;
- partecipano alla compagine societaria di un centro di elaborazione dati;
Previsioni di cui all’articolo 12 commi 1, 2, 3 e 5 Il Consulente del lavoro che rivesta la carica di amministratore di un centro di elaborazione dati o di un centro di assistenza fiscale è tenuto a svolgere le sue attribuzioni e/o funzioni nell’osservanza delle disposizioni del Codice. Nel caso di specie, qualora la società ponga in essere atti e/o comportamenti oggettivamente rilevanti ai sensi delle disposizioni del Codice, il Consulente del lavoro che la amministra è ritenuto responsabile degli stessi a meno che si tratti di attribuzioni proprie o di funzioni in concreto attribuite ad altro amministratore, ovvero che si tratti di fatti attribuibili a comportamenti dolosi di terzi o in ogni caso attribuiti esclusivamente a terzi. In ogni caso, il Consulente del lavoro che amministri o assista un centro di elaborazione dati o un centro di assistenza fiscale è responsabile se, essendo a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Codice, non abbia agito per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze. E’, altresì, considerato responsabile il Consulente del lavoro che sia socio di un centro di elaborazione dati o di un centro di assistenza fiscale che abbia autorizzato tali comportamenti ai sensi dell’art. 2364, comma 1, numero 5), c.c. ovvero sia titolare di diritti particolari in materia ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. ovvero abbia concorso alla decisione ai sensi dell’art. 2479 c.c. Ad ogni modo il Consulente del lavoro che amministri o assista un centro di elaborazione dati o un centro di assistenza fiscale deve assicurarsi che venga effettuata la prescritta comunicazione di conferimento dell’incarico al Consiglio Provinciale dell'Ordine ed alla Direzione Territoriale del Lavoro competenti. |
Rapporti con i Colleghi - art. 20
Il Consulente:
- deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni un comportamento ispirato a correttezza e lealtà;
- non deve registrare una conversazione telefonica con un collega;
- deve assicurarsi che il contenuto della corrispondenza, anche informatica, e dei colloqui riservati intercorsi con i colleghi non venga riportato in atti processuali;
- prima di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti di colleghi per fatti inerenti lo svolgimento dell’attività professionale, deve interessare il Consiglio dell’Ordine provinciale di appartenenza, al fine di ricercare in quella sede una soluzione che salvaguardi il decoro e la dignità dell’Ordinamento Professionale.
Rapporti con Praticanti, collaboratori, dipendenti - art. 21
Per quanto concerne i praticanti, il Consulente:
- è tenuto a fornire al Praticante l’addestramento teorico e pratico necessario allo svolgimento dell’attività professionale, compreso l’insegnamento delle regole deontologiche;
- deve consentire al Praticante di partecipare a corsi specifici di formazione propedeutici al superamento dell’esame di Stato;
- deve improntare il rapporto con il Praticante alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione alle modalità di espletamento della pratica. E’ opportuno che il rapporto sia definito per iscritto anche mediante la sottoscrizione del patto formativo.
- dopo i primi sei mesi di tirocinio, ha l’obbligo di corrispondere al praticante un rimborso spese forfettariamente concordato.
Il Consulente è, inoltre, tenuto ad assicurare a collaboratori e dipendenti condizioni di lavoro moralmente ed economicamente dignitose ed è opportuno che instauri per iscritto i suoi rapporti di collaborazione.
Per eventuali controversie insorte in ordine ai rapporti di praticantato il Consulente deve interessare il Consiglio dell’Ordine provinciale di appartenenza, al fine di ricercare in quella sede una soluzione che salvaguardi il decoro e la dignità dell’Ordinamento Professionale.
Incarico professionale - art. 23
All’art. 23 del Codice è stato aggiunto un nuovo comma – il comma 2 - il quale prevede che il Consulente raggiunto da provvedimento di sospensione debba attivarsi prontamente per farsi sostituire da altro professionista nell’esecuzione degli incarichi professionali in corso, segnalando il nominativo del sostituto al Consiglio Provinciale.
ATTENZIONE Come evidenziato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nella citata circolare n. 1136 del 22 settembre 2016, l’eventuale violazione del comma 2, art. 23 del Codice, comporterà l’apertura di un nuovo procedimento disciplinare a carico del Consulente del Lavoro con la contestuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione. |
Accettazione dell’incarico - art. 25
Il nuovo comma 3 dell’art. 25 del Codice stabilisce che il Consulente non debba accettare incarichi da un cliente già assistito da un collega senza informare quest’ultimo.
E’, altresì, opportuno che il Consulente si accerti che il cliente abbia provveduto a recedere dal precedente rapporto professionale, salvo il caso di conferimento di incarico congiunto.
Inoltre, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, il Consulente deve astenersi dall’effettuare controlli o accertamenti in merito a situazioni riferentisi a clienti di altro collega salvo che quest’ultimo sia stato preventivamente preavvisato dal cliente di tali accertamenti.
Trascuratezza nella gestione degli interessi del cliente - art. 30
Ai sensi del nuovo articolo 30, costituisce inadempimento disciplinare l’intenzionale trascuratezza degli interessi del cliente.
Pubblicità informativa - art. 33
E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale ed i compensi richiesti per le prestazioni.
Tale pubblicità deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
Inoltre, il Consulente non deve pubblicizzare la propria attività professionale associando in alcun modo la propria immagine a società commerciali o altri enti terzi al fine di eludere le disposizioni sulla pubblicità informativa.
Potestà disciplinare - art. 35
La funzione disciplinare è demandata ai Consigli di disciplina territoriale.
Quadro delle norme |
Codice Civile, artt. 2364, 2468 e 2479 Legge n. 183/2011 Consulenti del Lavoro, Codice deontologico approvato il 29 luglio 2016 Consiglio Nazionale dell’Ordine, circolare n. 1136 del 22 settembre 2016 |
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