Le novità della transazione fiscale per le imprese in crisi introdotte dalla manovra correttiva
Pubblicato il 14 giugno 2010
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Il Decreto legge n. 78/2010 dedica particolare spazio alla transazione fiscale e agli accordi di ristrutturazione.
La transazione fiscale è la possibilità per il debitore – nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione o in occasione del piano ai fini del concordato preventivo – di ottenere un abbattimento e una dilazione delle pendenze con il Fisco. La manovra estiva ha ricompreso tra i crediti suscettibili di transazione fiscale tutti i tributi gestiti dall’Amministrazione finanziaria, comprese l’Iva e le ritenute d’acconto operate e non versate. Restano esclusi i tributi locali come l’Ici, la Tarsu, la Tosap, l’imposta sulla pubblicità, ma non l’Irap.
Per favorire gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo, l’articolo 48 della Manovra ha riconosciuto la prededucibilità ai finanziamenti erogati in esecuzione ai due citati istituti, estendendola anche ai compensi percepiti dai professionisti che sono incaricati della relazione attestativa.
Una delle novità apportate nel caso in cui il debitore formuli la proposta di transazione fiscale nelle trattative che precedono gli accordi di ristrutturazione è che si deve presentare – all’ufficio dell’agenzia delle Entrate, agenzia delle Dogana e all’agente della riscossione – sia la documentazione per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione, sia una dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante, che attesti la veridicità della situazione in cui versa l’impresa soprattutto con riguardo alle poste dell’attivo patrimoniale.
L'articolo 29 del Decreto 78/2010, dal titolo “Concentrazione della riscossione nell'accertamento”, interviene su quattro aspetti delle transazioni fiscali, due dei quali relativi alle transazioni inserite negli accordi di ristrutturazione. La disposizione di legge in questione apporta modifiche all'articolo 182-ter della legge fallimentare, disponendo tra l’altro che:
- la proposta di transazione relativa ai debiti per ritenute operate e non versate può essere soltanto di tipo dilatorio;
- la transazione fiscale che si conclude nell'ambito di un accordo di ristrutturazione di debiti è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali e assistenziali in esecuzione della transazione;
- la presentazione di eventuali dichiarazioni sostitutive non veritiere costituisce reato.
Si introduce, infatti, la previsione di un nuovo reato tributario, rappresentato dal delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposta tramite l'utilizzo della transazione. La Manovra sancisce che è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori, indichi nella domanda di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ed elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50 mila euro. La pena massima può arrivare fino a sei anni se viene occultato attivo oppure rappresentati debiti fittizi per un ammontare superiore a 200 mila euro.
- ItaliaOggi7, p. 5 – Transazioni fiscali con la zavorra – a cura di Pollio, Papaleo
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 1 – Transazione con il fisco senza sconti sulle ritenute – a cura di Falcone, Iorio
- ItaliaOggi7, p. 5 –Accordi di ristrutturazione debiti in salita
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 1 – Crediti da finanziamenti prededucibili
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 1 – Anticipato il divieto di azioni esecutive
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