Le memorie difensive vanno presentate quando ci si costituisce

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Costituisce principio processuale quello per cui le parti contrapposte devono esplicitare sin dalla momento della costituzione in giudizio le ragioni costituenti la proposizione della domanda o gli atti di difesa.

Lo ricorda la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia nella sentenza del 26 aprile scorso n. 64 accogliendo il ricorso di contribuente raggiunto da avviso di accertamento dell'Agenzia del territorio relativo ad una variazione di classamento. I giudici tributari rilevavano come la costituzione in giudizio dell'agenzia era avvenuta mediante deposito di un foglio recante l'intestazione "Costituzione in giudizio" senza riportare alcuna controdeduzione ma solo la riserva di presentare documenti e memorie. Ciò è in palese contrasto con le norme processuali per le quali le parti devono evidenziare sin dal momento della costituzione in giudizio gli elementi di fatto e di diritto che sono alla base della pretesa o, come in questo caso, le ragioni del riclassamento dell'immobile.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 – Obbligo di motivazione per la costituzione in giudizio - Stroppa

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