Le indicazioni sull’Irap aspettano l’ufficialità
Pubblicato il 17 marzo 2009
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Alcuni chiarimenti su Ires ed Irap durante Telefisco 2009, ricevuti in eredità da una prima circolare – la n. 8/E di venerdì passato – e oggetto di documenti agenziali prossimi ad essere emanati, fissano importanti principi:
- il limite del 10 per cento, introdotto dalla manovra anti-crisi (dl 185/2008), rappresenta la quota deducibile, non l’ammontare del rimborso come pareva evincersi dal dato letterale della norma di riferimento;
- il rimborso delle dirette è calcolato previa rideterminazione della base imponibile Ires o Irpef, al netto del 10 per cento dell’Irap assolta sul periodo di imposta (criterio di competenza), riferita forfettariamente agli interessi passivi al netto di quelli attivi e alle spese per il personale che hanno concorso a determinare il valore della produzione. E’ sufficiente la presenza di questi costi, non è anche necessaria la loro quantificazione;
- da ultimo, decorre dalla data di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento il termine di 48 mesi che la norma prescrive per la presentazione della richiesta, telematica, di rimborso delle dirette (articolo 38 del Dpr 602/73).
Risulta, in conclusione, chiaramente precisato dall’Amministrazione finanziaria come il rimborso spetti per le imposte dirette pari al 10 per cento dell’Irap, assolte dal periodo d’imposta 2004, il cui saldo sia stato effettuato nel giugno 2005 (quindi da meno di 48 mesi partendo dal 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del dl 185).
- ItaliaOggi, p. 33 – Irap, la deduzione si fa con la cassa - Poggiani
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