Le garanzie previste dallo Statuto del contribuente estese a tutti i tipi di accessi e verifiche fiscali

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La sentenza n. 126 (10 maggio 2010), della Commissione tributaria provinciale di Milano, fornisce un’importante specificazione circa la procedura di verifica da parte degli uffici del Fisco riguardo all’attività svolta dal contribuente.

Ad essere ribadito, il principio secondo cui le garanzie previste dallo Statuto del contribuente devono essere applicate sia nel caso in cui l’invito a comparire, rivolto al legale rappresentante della società presso gli uffici dell’Agenzia, integri la fattispecie riconducibile al processo verbale di constatazione sia nel caso in cui lo stesso venga denominato “verbale di contraddittorio”. Proprio all’articolo 12 dello Statuto, infatti, vengono menzionati una serie di diritti riconducibili al contribuente nel momento in cui il controllo viene eseguito presso la propria sede aziendale o studio, mentre non è specificato per iscritto che gli stessi diritti valgano anche nel caso in cui una parte dei controlli venga effettuata chiedendo al contribuente di presentare documenti e registri aziendali presso la sede dell’Agenzia. Molte volte al termine di questi controlli, l’ufficio delle Entrate non redige il verbale di constatazione come richiesto dall’articolo 12 dello Statuto ma emette direttamente l’avviso di accertamento.

La novità ribadita dalla Commissione tributaria milanese è che le tutele riconosciute a carico del contribuente devono essere rispettate già a partire dalla fase iniziale dei controlli, anche se questi vengono svolti dai soggetti verificatori non presso i locali del contribuente ma presso quelli dell’Amministrazione finanziaria. Ciò in quanto si potrebbe incorrere nel rischio di eludere le garanzie riconosciute in capo al soggetto controllato solo spostando la sede del controllo dall’azienda all’ufficio del Fisco oppure cambiando la denominazione dell’atto che deve essere compilato al termine del controllo stesso.

Anche nel caso in cui il controllo sia spostato presso la sede dell’Agenzia, ribadisce la sentenza in oggetto, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che hanno giustificato tale verifica e l’oggetto che essa riguarda, oltre che conservare intatta la facoltà di essere assistito da un professionista abilitato di fronte agli organi di giustizia tributaria. Queste garanzie, infatti, restano inalterate anche per il contraddittorio dopo la richiesta di produzione di documenti per l’esecuzione di un controllo. Analogamente, riguardo alla durata dell’ispezione, che secondo lo Statuto non può superare 30 giorni, prorogabili per altri 30 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine, la recente giurisprudenza di merito ha sancito la nullità dell’atto in caso di inosservanza dei termini previsti.

Infine, riguardo alla procedura che si deve seguire nel caso in cui il controllo venga eseguito presso il contribuente, è da sottolineare che i verificatori del Fisco devono presentare l’ordine di servizio del proprio capo ufficio oppure del comandante della Guardia di finanza se il controllo viene svolto presso l’azienda o lo studio del contribuente. Nel caso l’accesso si sposti presso l’abitazione o un luogo diverso da quello di svolgimento dell’attività lavorativa è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, motivata da gravi indizi di violazioni tributarie.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 1 – Il “galateo” delle verifiche non esclude il contraddittorio – a cura di Falcone, Iorio
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 1 – Accesso domiciliare solo con gravi indizi

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