Le disponibilità reddituali dei coniugi ricomprendono anche le elargizioni fornite dai genitori di uno dei due
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 06 aprile 2012
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Il presupposto per l’attribuzione dell’assegno divorzile consiste nella mancata disponibilità, da parte del soggetto istante, di adeguati redditi propri, “intesi come redditi idonei non già a consentire un livello di vita dignitoso, ma ad assicurare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto, fissate al momento del divorzio”. Ed infatti, nel concetto di reddito goduto dai coniugi vanno ricompresi non solo gli utili in denaro, ma anche le altre utilità suscettibili di valutazione economica, come gli aiuti di vario genere (alloqgio, contributi al vitto ecc.) forniti al coniuge.
In tale contesto, è legittimo che il giudice di merito chiamato a stabilire l’an ed il quantum dell’assegno, faccia riferimento alla situazione reddituale al momento della cessazione della convivenza, quale elemento induttivo da cui ricavare, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; in particolare, il parametro di valutazione del pregresso tenore di vita sarà costituito dalla documentazione attestante i redditi dell’onerato.
E’ quanto ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 5177 depositata il 30 marzo 2012, con cui è stato accolto il ricorso presentato da un uomo il quale si doleva che, nella statuizione relativa all’attribuzione dell’assegno divorzile lui spettante, erano stati esclusi dalle disponibilità reddituali della coppia “massicci interventi della madre della moglie”, ritenuti non rispondenti ad un obbligo legale.
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