Le compensazioni delle ritenute tra socio e società vanno evidenziate in Unico 2010
Pubblicato il 08 maggio 2010
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La circolare n. 56/E del 2009 ha rivisto il proprio orientamento in relazione all'utilizzo delle ritenute d'acconto subite da studi professionali associati, società di persone e società di capitali trasparenti.
Il documento di prassi ha riconosciuto che le società/associazioni possono utilizzare il credito in compensazione solo dopo aver ricevuto (attraverso un documento con data certa, per esempio tramite Pec), il consenso del socio/associato alla riattribuzione alla stessa società delle ritenute eccedenti il proprio debito Irpef.
L’assenso da parte del socio/associato si può riferire al credito relativo a un singolo periodo d’imposta oppure non può avere limiti di tempo. In questo secondo caso il socio fornisce semplicemente il proprio assenso senza indicare alcuna somma, specificando semplicemente che la quota eccedente che residua dopo lo scomputo del proprio debito Irpef verrà riattribuito alla società.
Nel modello UNICO 2010 si dovrà procedere con la compilazione del rigo RN33, colonna 3, in cui vanno indicate le ritenute che il socio/associato non intende utilizzare,attribuite dalla società o dall’associazione professionale, che eccedono il debito Irpef. Si precisa, inoltre, che il rigo non può essere compilato se emerge un’imposta a debito. Nel quadro RK del modello di dichairazione vanno indicate, alla colonna 12, le ritenute riattribuite da ciascun socio/associato.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 26 – Debutta lo scambio di ritenute – Deotto
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