Le cartelle mute notificate al contribuente prima del 1° giugno 2008 non sono nulle
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 07 maggio 2010
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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 10805 del 5 maggio 2010, ha stabilito la validità delle cartelle mute, ossia prive del nome e della sottoscrizione del funzionario responsabile, notificate al contribuente prima del 1° giugno 2008.
L’assunto deriva da quanto statuito con l’articolo 36, comma 4-ter, del decreto legge 248/2007 (milleproroghe 2008), comma aggiunto dalla legge di conversione n. 31/2008 del decreto citato: "La cartella di pagamento ... , contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse".
Si ricorda che la sentenza in oggetto non fa che ribadire quanto espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza 58/2009.
Inoltre, riguardo all'art. 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000 che stabilisce che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare, tra l'altro, il responsabile del procedimento, la Corte spiega che "L'interpretazione restrittiva in tal guisa proposta che nega l'equivalenza tra la locuzione tassativamente contenuta nell'art. 7 citato e la previsione espressa di nullità riceve, del resto, significativa conferma dall'art. 36, comma 4-ter, del dl 248/2007, come convertito dalla legge 31/2008, che, ... fissa la decorrenza di tale disciplina dal l° giugno 2008, e giunge a precisare, con evidente portata interpretativa, che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse".
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