Le agevolazioni per i premi INAIL relativi ai contratti di inserimento stipulati con donne
Pubblicato il 15 maggio 2014
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L’Inail, con circolare n. 24/2014, ha
fornito le istruzioni per i premi versati per i contratti di
inserimento
stipulati dal 2009 al 2012 con donne, prevedendo la possibilità, per i
datori
di lavoro, di effettuare nuove dichiarazioni delle retribuzioni in caso
di non
corretta fruizione delle agevolazioni.
Sono state fornite dall’Inail, con circolare n. 24 del 5 maggio 2014, istruzioni in merito alle agevolazioni sui premi spettanti per i contratti di inserimento stipulati con donne nel periodo dal 2009 al 2012.
A tal
proposito si ricorda che l’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 70 del
13
maggio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 12
luglio 2011,
ha apportato modifiche all’art. 54, D.Lgs. n. 276 del 10 settembre
2003, al
fine di rendere conforme la disciplina del contratto di inserimento
agli
orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
In forza
di tale modifica, la fruizione delle agevolazioni contributive connesse
all’assunzione
con contratto di inserimento di donne lavoratrici è
consentita a condizione
che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
1.
mancanza di un impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi;
2. residenza
e svolgimento delle prestazioni lavorative in un’area
geografica il cui
tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello
maschile
o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello
maschile.
Per quanto
riguarda il punto 1), il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con
circolare n. 34 del 25 luglio 2013 - richiamando la definizione
utilizzata nel
Decreto emanato dallo stesso Ministero il 20.3.2013, anche se in
attuazione di altra
norma- aveva già chiarito che deve intendersi “soggetto privo di
impiego
regolarmente retribuito” colui/colei che negli ultimi sei mesi
non abbia
prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di
lavoro
subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero
colui/colei che negli
ultimi sei mesi abbia svolto attività lavorativa in forma
autonoma o
parasubordinata dalla quale derivi un reddito
inferiore al reddito
annuale minimo personale escluso da imposizione.
Conseguentemente,
sempre secondo la citata circolare ministeriale, vanno considerati come
“non
regolarmente retribuiti”:
- i
rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi;
- le
attività di lavoro autonomo e parasubordinato la cui remunerazione, su
base
annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione fiscale
rispettivamente
pari a:
a) 4.800
euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto;
b) 8.000
euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre
prestazioni di
lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR.
Stante quanto
sopra, chiarisce l’Inail nella sua circolare, il datore di lavoro deve
verificare, in caso di assunzione di donne di qualsiasi età , che le
lavoratrici siano residenti in regioni c.d. svantaggiate
e che, nel
periodo di 6 mesi antecedente alla data di assunzione, non abbiano
svolto
un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di
almeno sei
mesi, ovvero una collaborazione coordinata e continuativa, o altra
prestazione
di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, la
cui
remunerazione annua sia pari o superiore a 8.000 euro, oppure un lavoro
autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo pari o superiore a
4.800 euro.
Incentivi
superiori al 25%
Poiché le
agevolazioni contributive per le assunzioni di donne con contratto di
inserimento si applicano solo nelle aree geografiche individuate con
DecretoInterministeriale 10.04.2013 (aventi un tasso di occupazione femminile
inferiore almeno di venti punti percentuali di quello
maschile o un tasso
di disoccupazione femminile superiore di dieci punti percentuali
rispetto a
quello maschile), l’Istituto chiarisce che la fruizione degli
incentivi
economici in misura superiore al 25%, è condizionata ai seguenti
requisiti -
comprensivi delle condizioni previste dal Regolamento (CE) 800/2008:
- la
lavoratrice deve essere residente ed aver svolto
la prestazione
lavorativa nelle seguenti aree
ANNO |
REGIONI |
2009 |
Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna |
2010 |
Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna |
2011 |
Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia |
2012 |
Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia |
- l’ammontare del beneficio, con
riferimento al singolo
rapporto di lavoro, non deve superare il 50% (elevato al 75% nel caso
di
assunzione di soggetti disabili) dei costi ammissibili, ossia dei costi
salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi
all'assunzione;
- l’assunzione
con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento
netto del numero dei dipendenti dello stabilimento
interessato ovvero,
quando l’assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di
dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati
devono
essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di
pensionamento per
raggiunti limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o
di
licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per
riduzione
del personale;
- il rapporto di lavoro deve avere una durata,
fissata nel
contratto al momento della stipula, pari ad almeno 12 mesi.
L'agevolazione tuttavia non è esclusa nel caso in cui il rapporto di
lavoro sia
risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa.
Incentivi pari al 25%
La
circolare Inail continua chiarendo che – poiché la misura del
25% non
costituisce aiuto di Stato ai sensi della normativa
comunitaria e, quindi,
si applica su tutto il territorio nazionale -sono da considerarsi
correttamente
applicate le agevolazioni in misura pari al 25% fruite dal datore di
lavoro per
contratti di inserimento stipulati in tutto il Paese con donne.
Tuttavia,
per le assunzioni effettuate a decorrere dal 14 maggio 2011,
è
necessaria la sussistenza dell’ulteriore requisito della mancanza
di un
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Indicazioni
operative
L’Inail
conclude specificando che i datori di lavoro, che hanno usufruito delle
agevolazioni
in misura corretta e, quindi, nel rispetto dei
requisiti sopraelencati,
a seconda della percentuale di incentivi applicati, non devono
effettuare alcun
adempimento.
I datori
di lavoro che, invece:
- in
presenza dei requisiti richiesti, non hanno fruito delle
agevolazioni in
misura superiore al 25% o ne hanno usufruito in misura inferiore devono
trasmettere via PEC alla Sede INAIL competente, entro il 30
giugno 2014,
una nuova dichiarazione delle retribuzioni in
sostituzione di quella o
di quelle già trasmesse per gli anni 2009 – 2012, indicando le
retribuzioni
parzialmente o totalmente esenti nonché il relativo codice, indicato
nella
tabella allegata alla circolare;
- non
avendo i requisiti richiesti, hanno usufruito
dell’agevolazione in misura
superiore al 25%, devono regolarizzare la propria posizione
trasmettendo via
PEC alla Sede INAIL competente, entro il 30 giugno 2014,
una nuova
dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quella o
di quelle già
trasmesse per gli anni 2009 – 2012.
La
scomparsa dei contratti di
inserimento
Ad ogni
buon fine si ritiene utile ricordare che la Riforma Fornero (art. 1,
commi 14 e
15, Legge n. 92/2012) ha disposto l’abrogazione degli articoli da 54 a
59 del
D.Lgs. n. 276/2003, eliminando dal nostro ordinamento il contratto di
inserimento e prevedendo, nel contempo, che nei confronti delle
assunzioni
effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuino ad
applicarsi le
disposizioni abrogate, nella formulazione vigente anteriormente
all’abrogazione
stessa.
NORME E PRASSI |
D.P.R. n. 917/86 (Tuir), art. 50, comma 1, lett. c-bis) D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, artt. da 54 a 59 Regolamento (CE) 800/2008 D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in Legge n. 106/2011, art. 8, comma 1, lett. a) Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, commi 14 e 15 Decreto Ministero del Lavoro 20 marzo 2013 Decreto interministeriale 10 aprile 2013 Circolare Ministero del Lavoro n. 34 del 25 luglio 2013 Circolare Inail n. 24 del 5 maggio 2014 |
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