Le agevolazioni per i premi INAIL relativi ai contratti di inserimento stipulati con donne

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 L’Inail, con circolare n. 24/2014, ha fornito le istruzioni per i premi versati per i contratti di inserimento stipulati dal 2009 al 2012 con donne, prevedendo la possibilità, per i datori di lavoro, di effettuare nuove dichiarazioni delle retribuzioni in caso di non corretta fruizione delle agevolazioni.

Sono state fornite dall’Inail, con circolare n. 24 del 5 maggio 2014, istruzioni in merito alle agevolazioni sui premi spettanti per i contratti di inserimento stipulati con donne nel periodo dal 2009 al 2012.


A tal proposito si ricorda che l’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, ha apportato modifiche all’art. 54, D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, al fine di rendere conforme la disciplina del contratto di inserimento agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.


In forza di tale modifica, la fruizione delle agevolazioni contributive connesse all’assunzione con contratto di inserimento di donne lavoratrici è consentita a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:


1.    mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;


2.  residenza e svolgimento delle prestazioni lavorative in un’area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile.


Per quanto riguarda il punto 1), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 34 del 25 luglio 2013 - richiamando la definizione utilizzata nel Decreto emanato dallo stesso Ministero il 20.3.2013, anche se in attuazione di altra norma- aveva già chiarito che deve intendersi “soggetto privo di impiego regolarmente retribuito” colui/colei che negli ultimi sei mesi non abbia prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero colui/colei che negli ultimi sei mesi abbia svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.


Conseguentemente, sempre secondo la citata circolare ministeriale, vanno considerati come “non regolarmente retribuiti”:


- i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi;


- le attività di lavoro autonomo e parasubordinato la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione fiscale rispettivamente pari a:


a) 4.800 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto;


b) 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR.


Stante quanto sopra, chiarisce l’Inail nella sua circolare, il datore di lavoro deve verificare, in caso di assunzione di donne di qualsiasi età , che le lavoratrici siano residenti in regioni c.d. svantaggiate e che, nel periodo di 6 mesi antecedente alla data di assunzione, non abbiano svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi, ovvero una collaborazione coordinata e continuativa, o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, la cui remunerazione annua sia pari o superiore a 8.000 euro, oppure un lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo pari o superiore a 4.800 euro.


Incentivi superiori al 25%


Poiché le agevolazioni contributive per le assunzioni di donne con contratto di inserimento si applicano solo nelle aree geografiche individuate con DecretoInterministeriale 10.04.2013 (aventi un tasso di occupazione femminile inferiore almeno di venti  punti percentuali di quello maschile o un tasso di disoccupazione femminile superiore di dieci punti percentuali rispetto a quello maschile), l’Istituto chiarisce che la fruizione  degli incentivi economici in misura superiore al 25%, è condizionata ai seguenti requisiti - comprensivi delle condizioni previste dal Regolamento (CE) 800/2008:


- la lavoratrice deve essere residente ed aver svolto la prestazione lavorativa nelle seguenti aree

ANNO

REGIONI

2009

Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna

2010

Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna

2011

Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia

2012

Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia

 

-  l’ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50% (elevato al 75% nel caso di assunzione di soggetti disabili) dei costi ammissibili, ossia dei costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione;


- l’assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l’assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale;


- il rapporto di lavoro deve avere una durata, fissata nel contratto al momento della stipula, pari ad almeno 12 mesi. L'agevolazione tuttavia non è esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro sia risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa.

Incentivi pari al 25%


La circolare Inail continua chiarendo che – poiché la misura del 25% non costituisce aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria e, quindi, si applica su tutto il territorio nazionale -sono da considerarsi correttamente applicate le agevolazioni in misura pari al 25% fruite dal datore di lavoro per contratti di inserimento stipulati in tutto il Paese con donne.


Tuttavia, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 14 maggio 2011, è necessaria la sussistenza dell’ulteriore requisito della mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.


Indicazioni operative


L’Inail conclude specificando che i datori di lavoro, che hanno usufruito delle agevolazioni in misura corretta e, quindi, nel rispetto dei requisiti sopraelencati, a seconda della percentuale di incentivi applicati, non devono effettuare alcun adempimento.


I datori di lavoro che, invece:


in presenza dei requisiti richiesti, non hanno fruito delle agevolazioni in misura superiore al 25% o ne hanno usufruito in misura inferiore devono trasmettere via PEC alla Sede INAIL competente, entro il 30 giugno 2014, una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quella o di quelle già trasmesse per gli anni 2009 – 2012, indicando le retribuzioni parzialmente o totalmente esenti nonché il relativo codice, indicato nella tabella allegata alla circolare;


non avendo i requisiti richiesti, hanno usufruito dell’agevolazione in misura superiore al 25%, devono regolarizzare la propria posizione trasmettendo via PEC alla Sede INAIL competente, entro il 30 giugno 2014, una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quella o di quelle già trasmesse per gli anni 2009 – 2012.


La scomparsa dei contratti di inserimento


Ad ogni buon fine si ritiene utile ricordare che la Riforma Fornero (art. 1, commi 14 e 15, Legge n. 92/2012) ha disposto l’abrogazione degli articoli da 54 a 59 del D.Lgs. n. 276/2003, eliminando dal nostro ordinamento il contratto di inserimento e prevedendo, nel contempo, che nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuino ad applicarsi le disposizioni abrogate, nella formulazione vigente anteriormente all’abrogazione stessa.

NORME E PRASSI

D.P.R. n. 917/86 (Tuir), art. 50, comma 1, lett. c-bis)

D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, artt. da 54 a 59

Regolamento (CE) 800/2008

D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in Legge n. 106/2011, art. 8, comma 1, lett. a)

Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, commi 14 e 15

Decreto Ministero del Lavoro 20 marzo 2013

Decreto interministeriale 10 aprile 2013

Circolare Ministero del Lavoro n. 34 del 25 luglio 2013

Circolare Inail n. 24 del 5 maggio 2014

Allegati

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