L'azione penale per reati contro le norme sulla salute dei lavoratori prosegue anche senza termine per la regolarizzazione

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La Corte di cassazione, sezione terza penale con sentenza del 12 luglio 2010, n. 26758, si è occupata della condizione di procedibilità dell'azione penale in caso di reati riguardanti la violazione di norme di igiene e salute dei lavoratori qualora l'organo di vigilanza non abbia fissato un termine per la regolarizzazione.

I ricorrenti sostenevano che di fronte alla mancanza della prescrizione di regolarizzazione da parte dell'organo di vigilanza con l’assegnazione al trasgressore di un termine per adempiere, l'azione penale deve ritenersi improcedibile stante l'impossibilità per il giudice di sostituirsi. Peri magistrati tale assunto è infondato; analizzando il procedimento relativo alle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, emerge come sia possibile e legittimo che l’organo di vigilanza non impartisca alcuna prescrizione di regolarizzazione. Ciò non condiziona l’esercizio dell’azione penale, il quale risulta invece legato, per un limitato periodo di tempo, qualora l’organo di vigilanza disponga per il trasgressore una prescrizione di regolarizzazione.

Pertanto è errato il motivo di impugnazione dei ricorrenti: infatti è possibile che, secondo una valutazione dell’organo di vigilanza, non ci siano misure specifiche da prescrivere e che quindi rimanga per il contravventore la prescrizione generale, quella prevista dalla legge e sanzionata penalmente. In conclusione il fatto che nessuna prescrizione di regolarizzazione sia stata intimata dall’organo di vigilanza ai trasgressori non costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale.
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