L’avvocato va compensato quando svolge in concreto la sua attività

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Nei rapporti con la pubblica amministrazione, il necessario requisito della forma scritta del contratto di patrocinio, è pienamente soddisfatto con il rilascio al difensore, a mezzo di atto pubblico, di procura generale alle liti ex art. 83 c.p.c. – che fissi tuttavia l’ambito delle controversie da trattare – purché sia stata concretamente posta in essere attività difensiva in forza della procura medesima.

E’ questo il principio fissato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 3721 del 24 febbraio 2015, nell’ambito di un giudizio di opposizione promosso da un ente pubblico, avverso un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, per il pagamento delle competenze al proprio legale.

L’avvocato ricorrente, che chiedeva corrispondersi le competenze professionali per aver svolto, in favore della p.a., atti di intervento nelle procedure esecutive, vedeva dapprima respingersi la sua domanda, sull’assunto che la procura conferitagli sarebbe stata troppo generica e priva di qualsiasi collegamento con l’atto difensivo effettivamente sottoscritto.

Di diverso avviso la Cassazione, secondo cui – in accoglimento delle censure del ricorrente – una procura, come nel caso di specie, validamente impiegata per la costituzione in giudizio e per lo svolgimento dell’attività difensiva, non può che essere buona anche per il pagamento delle relative competenze.
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