L’avvocato non può contattare la controparte priva di difensore
Pubblicato il 31 gennaio 2018
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Le Sezioni Unite sul divieto imposto dal Codice deontologico
Quando la controparte non sia assistita da alcun difensore, all’avvocato è precluso ogni contatto “proprio perché la stessa si trova in una situazione di evidente vulnerabilità”.
Le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno precisato il contenuto della fattispecie delineata dall’articolo 41 del Codice deontologico forense che vieta, all’avvocato, di mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.
I giudici di legittimità, in particolare, hanno spiegato che detta fattispecie va intesa nel senso che l’avvocato non può mai avere alcun contatto con la controparte sia che questa abbia o che non abbia un difensore.
Nella particolare vicenda esaminata, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2273 depositata il 30 gennaio 2018, hanno respinto i motivi di ricorso sollevati da un avvocato che era stato disciplinarmente sanzionato con la censura, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità.
Previsione da non intendere in senso restrittivo
Tra i fatti contestati, quello di aver contattato direttamente la persona offesa nell'ambito di un procedimento penale instaurato in capo ad un proprio cliente, in violazione, quindi, dell’articolo 41 del Codice deontologico.
Il legale, tra gli altri motivi, aveva dedotto che dalla lettura di questo articolo non poteva trarsi la conferma dell’esistenza dell’illecito disciplinare a lui contestato, in quanto le previsioni ivi contenute farebbero riferimento solo al caso in cui la controparte sia assistita da un collega.
Tuttavia, secondo la Suprema corte, la disposizione non andava intesa in senso restrittivo: prevedere che, qualora la parte sia assistita da un difensore, l’avvocato posaa avere contatti con essa solo in presenza o col consenso di questi, non equivale a riconoscere che, in caso di assenza di un difensore, tali contatti siano possibili senza alcuna limitazione.
Per la Corte, in definitiva, non poteva ritenersi violato, nel caso in esame, il principio di tipicità dell’illecito disciplinare, per come ex adverso sostenuto dal ricorrente.
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