L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro ha natura di atto impositivo ed è condonabile

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20731 del 6 ottobre 2010, ha respinto il ricorso del Fisco e ha definito la natura impositiva degli atti di liquidazione relativi all’imposta di registro.

Confermando quanto già deciso dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che aveva ritenuto legittimo l’accesso di un contribuente al condono del 2002 - dopo aver ricevuto un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale riguardante la cessione di alcuni settori d’azienda da una società all’altra - la Corte ha specificato che l’avviso di liquidazione poteva essere considerato condonabile data la sua natura di atto impositivo.

Per i Supremi giudici, pure tributari, la qualificazione di un atto come impositivo, dipende dalla sua effettiva funzione a prescindere dalla qualificazione formale dello stesso.

Con riferimento agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, la definizione dell'atto come avviso di liquidazione non vale ad escluderne la natura di atto impositivo quando è destinato ad esprimere, per la prima volta nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione. Riguardo alla possibilità di condono, la Corte ha specificato che è rilevante “il contenuto sostanziale dell'atto impugnato, quale espressione del potere impositivo dell'amministrazione, la cui contestazione da parte del contribuente è idonea a integrare una controversia effettiva, e non apparente, sui presupposti e sui contenuti dell'obbligazione tributaria”.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 - L'avviso di liquidazione può essere condonato – Mancini

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