L'avviso di irregolarità all’intermediario triplica il termine del pagamento agevolato

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Con due documenti, il provvedimento del 3 novembre 2009 e la circolare n. 47 del 4 novembre 2009, l’agenzia delle Entrate illustra il percorso telematico, via intermediario, degli avvisi di irregolarità relativi alle dichiarazioni dei redditi, a partire da quelle presentate nel 2008, scaturiti dai controlli automatici da cui emergono risultati diversi rispetto a quelli indicati in dichiarazione.

Si tratta della versione elettronica prevista dall’articolo 2-bis del Dl 203/2005, nella sua formulazione attualmente in vigore, in alternativa alla comunicazione cartacea inviata direttamente al contribuente. La norma citata prevede la possibilità di trasmettere gli esiti del controllo automatizzato mediante avviso telematico agli intermediari che hanno curato la trasmissione della relativa dichiarazione, previa espressa manifestazione di volontà del contribuente e dell’intermediario.

Pertanto, se in sede di presentazione della dichiarazione sono state barrate nel frontespizio le caselle di opzione “Invio avviso telematico all’intermediario” (a cura del contribuente) e “Ricezione avviso telematico” (a cura dell’intermediario), l’Agenzia provvederà a trasmettere l’avviso telematico all’intermediario in luogo dell’invio della comunicazione cartacea al contribuente. In assenza della doppia barratura, che costituisce la condizione imprescindibile per l’invio dell’avviso all’intermediario, l’Agenzia seguirà la via della raccomandata.

L’iter telematico prevede l’utilizzo dei canali di assistenza dedicati Pec (posta elettronica certificata) e, in via sperimentale, Civis (canale Entratel con accesso mediante Pin e autorizzazione), che permettono all’intermediario di gestire tutto il ciclo di attività connesse alla dichiarazione: compilazione e trasmissione, ricezione delle risultanze del controllo automatizzato e richiesta di assistenza all’Agenzia per l’eventuale correzione delle medesime risultanze.

Con la procedura descritta risultano prolungati i termini per il pagamento agevolato in quiescenza, poiché è stabilito che “l’intermediario deve portare a conoscenza del contribuente gli esiti del controllo automatizzato entro trenta giorni dalla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile. Dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile decorre per il contribuente il termine di trenta giorni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997”. Dunque, con l’avviso telematico agli intermediari, i 30 giorni ordinari diventano 90.

L’Agenzia indica le cause di impossibilità oggettiva ammesse per l’interruzione del servizio da parte dell’intermediario, che ne darà comunicazione tempestiva:

- cessazione del rapporto di assistenza con il contribuente;

- impossibilità a reperire il contribuente;

- altre situazioni rilevanti che impediscono la gestione dell’avviso Telematico.

In caso di non veridicità delle cause segnalate e nei casi di gravi, ripetuti ed immotivati rifiuti alla gestione degli avvisi, all’intermediario sarà revocata l’abilitazione al servizio Entratel.
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