Lavoro usurante e notturno: comunicazione entro il 31 marzo

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Lavoro usurante e notturno: comunicazione entro il 31 marzo

Entro il 31 marzo 2025 i datori di lavoro, pubblici e privati, devono inviare la comunicazione del lavoro usurante e del lavoro notturno, effettivamente svolti in azienda nel 2024.

Le comunicazioni obbligatorie devono essere trasmesse dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali utilizzando il modello LAV_US e sono funzionali all’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti ai lavori particolarmente faticosi e pesanti (vedi, da ultimo, messaggio INPS n. 801 del 5 marzo 2025 per l’accesso alla pensione nell’anno 2026).

Comunicazione di rilevazione del lavoro usurante/notturno

La comunicazione per il monitoraggio annuale dei lavori usuranti/notturni effettivamente svolti in azienda è prevista dall’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011 e dall’articolo 6, comma 1, decreto ministeriale 20 settembre 2011, lettera a).

Nella comunicazione il datore di lavoro, o un suo intermediario delegato, è tenuto ad indicare, con riguardo all’anno precedente e per ogni dipendente, il periodo o i periodi di effettivo svolgimento delle attività usuranti nonché il numero dei giorni in cui lo stesso è stato effettivamente adibito a lavoro notturno.

Più in dettaglio, il datore di lavoro deve comunicare al Ministero del lavoro, per ogni dipendente, entro il 31 marzo 2025:

  • il periodo o i periodi in cui il lavoratore è stato effettivamente adibito, nell'anno 2024, alle lavorazioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del DM 19 maggio 1999 (articolo 1, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 67/2011). Si tratta, per intenderci, di lavori in galleria, in cava o miniera, a lavori in cassoni ad aria compressa, a lavoro da palombaro, a lavori ad alte temperature, a lavorazione del vetro cavo, a lavori in spazi ristretti e. infine, a lavori di asportazione dell'amianto;
  • il numero dei giorni in cui il lavoratore ha effettivamente svolto, nell'anno 2024, lavoro notturno in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici (articolo 1, comma 1, lettera b, nn. 1 e 2, D.Lgs. n. 67/2011);
  • il periodo o i periodi il lavoratore in cui ha effettivamente svolto, nell'anno 2024, lavori inseriti in processi produttivi in serie o in “linea catena” (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 67/2011);
  • il periodo o i periodi in cui è stato effettivamente adibito, nell'anno 2024, alla conduzione di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 67/2011).

Oggetto di comunicazione sono esclusivamente i periodi di effettivo svolgimento delle attività usuranti (sono esclusi i periodi coperti da contribuzione figurativa, non utili ai fini pensionistici in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 67/2011). Non sarà pertanto comunicato l’eventuale periodo di inattività per assenza (ad esempio, per congedo straordinario per assistenza di familiare disabile) del lavoratore in forza.

NOTA BENE: La rilevazione effettuata ai fini di monitoraggio del lavoro notturno può valere anche ai fini della comunicazione di esecuzione di lavoro notturno.

La mancata trasmissione della comunicazione non comporta alcuna sanzione in capo al datore di lavoro.

Comunicazione del lavoro notturno

Il datore di lavoro che occupa lavoratori notturni è tenuto a trasmettere la comunicazione del lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici relativamente alle giornate effettive di lavoro notturno prestate dal lavoratore durante l’anno (articolo 5, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 67/2011).

Entro il 31 marzo 2025 il datore di lavoro che, nel 2024, ha adibito il personale in forza a lavoro notturno continuativo a turni, è tenuto a comunicare, direttamente o tramite un suo intermediario delegato, per ogni dipendente, il numero dei giorni di effettivo svolgimento di lavoro notturno.

In particolare, va comunicato il lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici nelle seguenti ipotesi:

  • lavoratori a turni che prestano la loro attività per almeno 6 ore nella fascia notturna compresa tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 (articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), D.Lgs. n. 67/2011).
  • lavoratori che, al di fuori del lavoro organizzato a turni, lavorano per almeno 3 ore nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le cinque del mattino per l’intero anno lavorativo (articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), D.Lgs. n. 67/2011).

ATTENZIONE: In tutti i casi, il datore di lavoro dovrà considerare solo i periodi di effettivo svolgimento del lavoro del lavoro notturno.

Qualora il datore di lavoro non dovesse essere in grado di conoscere tutte le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno di riferimento (per esempio, nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell'anno ovvero di rapporti di lavoro in part time verticale), vanno comunque comunicate, ai fini della maturazione dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico anticipato, tutte le giornate di lavoro notturno svolto.

La comunicazione di lavoro notturno può non essere dovuta se il datore di lavoro ha effettuato la comunicazione di rilevazione dei lavori usuranti/notturni, indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti (Ministero del Lavoro, nota operativa 28 novembre 2011, n. 4724).

Modalità di trasmissione

La comunicazione dei lavori usuranti/notturni va trasmessa con il modello LAV_US dal datore di lavoro stesso ovvero per il tramite dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato o da un consulente del lavoro e dagli altri soggetti abilitati e autorizzati a compiere attività di amministrazione del personale dipendente).

La comunicazione deve essere compilata e trasmessa mediante l’applicativo “Lavori Usuranti”, presente sul portale servizi.lavoro.gov.it, selezionando uno trai i seguenti moduli disponibili:

  • Inizio lavoro a catena;
  • Monitoraggio lavoro usurante D.M. 1999;
  • Monitoraggio lavoro notturno;
  • Monitoraggio lavoro a catena;
  • Monitoraggio autisti.

Il Ministero del lavoro mette a disposizione delle ITL e delle sedi territoriali degli Enti previdenziali le comunicazioni ricevute dai datori di lavoro.

Sanzioni

Il mancato invio della comunicazione di esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.

NOTA BENE: Si ricorda che ad essere sanzionate sono l’omessa comunicazione e la comunicazione recante dati errati o non corrispondenti al vero. Non sono tuttavia sanzionabili l’errata indicazione del numero dei lavoratori addetti alle lavorazioni, i meri errori materiali o errori riferiti a dati già in possesso delle PA destinatarie dell'adempimento, a condizione che sia identificabile il datore di lavoro al quale si riferisce la comunicazione e siano correttamente identificate le unità produttive interessate dalle lavorazioni oggetto della comunicazione (Ministero del Lavoro, nella circolare 20 giugno 2011, n. 15)

Non è sanzionabile il ritardo nella presentazione.

Nessuna sanzione è prevista per l'omessa comunicazione di svolgimento di attività usurante ai fini di monitoraggio.

La sanzione non si applica in base al numero dei lavoratori interessati dalla comunicazione omessa, ma solo in base al numero delle comunicazioni omesse (Ministero del Lavoro, nella circolare 20 giugno 2011, n. 15)

 

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