Lavoro su piattaforme digitali, c’è l’accordo europeo

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Lavoro su piattaforme digitali, c’è l’accordo europeo

Via libera definitivo dall’Europa all’accordo sul lavoro tramite piattaforme digitali; dopo lungo e travagliato percorso durato ben due anni, l’11 marzo 2024 è stata infatti approvata da parte dei Ministri del Lavoro dell’Unione, con Francia e Germania contrarie, la direttiva comunitaria che mira a migliorare e regolamentare l’uso degli algoritmi da parte delle piattaforme digitali per gestire i rider, determinandone i ritmi di attività, gli orari, le paghe, le condizioni di lavoro.

Iter travagliato, si è detto, in quanto dopo ben sei cicli di negoziati tra il Parlamento europeo e gli Stati membri la direttiva è stata bloccata nel dicembre 2023 dall'opposizione al testo inizialmente emerso dai negoziati fra Consiglio e Parlamento di un nutrito gruppo di Paesi: Francia, Irlanda, Svezia, Finlandia, Grecia e Paesi baltici avevano chiarito infatti di non poter sostenere il testo soprattutto per la presunzione legale di subordinazione prevista dalla direttiva, uno dei pilastri della proposta.

Vediamo ora i punti salienti della direttiva, che dovrà essere attuata dagli Stati entro due anni dalla pubblicazione ufficiale.

Lavoro tramite piattaforme digitali: criticità o opportunità?

Il lavoro tramite piattaforme digitali è caratterizzato dal ricorso a modelli di organizzazione, svolgimento e controllo dell’attività lavorativa tali da mettere in discussione i paradigmi tradizionali del lavoro, chiamando ad una riflessione sistematica sui diritti che dovrebbero essere riconosciuti ai rider che eseguono tali prestazioni, e sulle conseguenti misure di tutela.

Tra l’altro, le forme di lavoro su piattaforme digitali riguardano sia attività dell’economia reale, come ad esempio servizi di trasporto a chiamata, consegna di merci, servizi di pulizia o di assistenza, sia attività esclusivamente on line, quali la codifica di dati, la traduzione o il disegn.

Siamo dunque in presenza di una forte eterogeneità di lavoratori coinvolti, con interessi differenziati a seconda se l'attività tramite piattaforma digitale sia unica o prevalente, oppure secondaria.

Nel nostro Paese l’attenzione fino ad oggi si è concentrata prevalentemente sulla attività di consegna di cibo a domicilio nelle città, ma il fenomeno del lavoro tramite piattaforme digitali è più ampio e merita, quindi, di essere regolato.

Ma è un’opportunità o una criticità?

Lavorare tramite piattaforme digitali può rivelarsi un’occasione per ridurre gli ostacoli all’ingresso e al reinserimento nel mercato del lavoro, rappresentando spesso una fonte di reddito aggiuntiva o alternativa dato che è compatibile ad altre forme di lavoro, o incide solo sui livelli di ansia e di stress con ripercussioni negative sulla sicurezza e il benessere dei lavoratori coinvolti?

Vediamo in che modo la Direttiva cerca di rispondere a queste domande.

Presunzione di subordinazione

Scopo principale della direttiva è assicurare meccanismi efficaci per combattere le simulazioni contrattuali e riconoscere quindi il vincolo della subordinazione nei casi in cui si configuri una sostanziale dipendenza organizzativa ed esecutiva dei rider.

Proprio su questo punto era arrivato a dicembre lo stop alla proposta da Francia, Germania, Grecia e Estonia, che di fatto si erano opposte al provvedimento che avrebbe riguardato oltre 5,5 milioni di lavoratori delle piattaforme digitali, secondo le stime Ue erroneamente classificati come autonomi.

Il testo finale risente, dunque, di queste profonde discussioni; scomparso il meccanismo che associava la presunzione legale di subordinazione alla sussistenza di alcuni specifici indicatori comuni per tutti i Paesi comunitari, la Direttiva introduce un approccio che tiene conto delle regole, delle prassi e dei sistemi contrattuali dei singoli Stati.

Secondo il testo approvato l’11 marzo 2024, dunque, ogni Stato è tenuto a introdurre una presunzione legale di subordinazione dei lavoratori delle piattaforme applicabile in presenza di specifici indicatori dell’assoggettamento al potere direttivo e di controllo delle stesse.

Indicatori che, si segnala, non sono fissati in maniera uniforme e preventiva ma devono essere individuati tenendo conto delle leggi nazionali e della contrattazione collettiva locale.

L’articolo 5 della direttiva chiarisce infatti che la presunzione opera quando si riscontrano fatti che indicano un potere di controllo o direzione, conformemente al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle prassi in vigore negli Stati membri, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Questa presunzione legale avrà quindi una funzione specifica e potrà essere invocata dai rider, i loro rappresentanti e le autorità di controllo nazionali, per invocare l’errata qualificazione contrattuale.

Obblighi informativi

Altro elemento fondante introdotto dalla Direttiva è dato da alcuni obblighi informativi in favore dei lavoratori, che dovranno essere messi a conoscenza dell’eventuale utilizzo di sistemi automatici di monitoraggio delle prestazioni e di gestione dei processi di selezione, avanzamento di carriera e incrementi retributivi.

Sistemi che dovranno essere compiutamente descritti e per i quali è vietato l’utilizzo per il trattamento dei dati personali dei lavoratori.

NOTA BENE: Sempre in relazione all’utilizzo di questi sistemi, viene sancito il diritto dei lavoratori a ottenere una supervisione umana su eventuali decisioni prese da strumenti digitali automatizzati, compreso il diritto a ottenere chiarimenti sulle stesse.

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