Lavoro nel Milleproroghe convertito
Pubblicato il 29 febbraio 2016
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Il c.d. Decreto Milleproroghe 2016 è stato convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016.
Di seguito le novità in materia di lavoro contenute nell’art. 2 quater della Legge n. 21/2016.
Ticket licenziamento
Prorogata al 2017 l’esclusione dall’obbligo del versamento del c.d. ticket licenziamento per i licenziamenti:
- nei cambi di appalto con assunzione dei lavoratori da parte del nuovo appaltatore in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale;
- a seguito di completamento delle attività e chiusura dei cantieri edili.
Contratti di solidarietà tipo “A”
Anche per il 2017 l’integrazione per i contratti di solidarietà difensivi di tipo “A” è fissata, dalla Legge Milleproroghe 2016, nella misura del 70%, della retribuzione persa.
A tal proposito si ricorda che la norma generale prevede, per le ore di riduzione di orario, un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa.
Part-time per i pensionandi
Infine, il comma 3, art. 2 quater della Legge n. 21/2016, ha prorogato da 60 a 90 giorni il termine entro cui va emanato il Decreto Interministeriale che dovrà stabilire le modalità per il ricorso al lavoro a tempo parziale dei lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed ora - grazie alla novella legislativa - anche esclusive, della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.
- eDotto.com – Edicola del 25 febbraio 2016 - Milleproroghe, legge con fiducia – G. Lupoi
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