Lavoro agile, le novità sull’obbligo di comunicazione
Pubblicato il 14 settembre 2022
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La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha pubblicato il 13 settembre 2022 un importante approfondimento in tema di lavoro agile, soffermandosi in particolare sulle modalità di attuazione dell’obbligo di comunicazione da parte dei datori di lavoro, oggetto di recenti interventi normativi.
Vediamo di che si tratta.
Il quadro normativo
La legge n. 122/2022, di conversione del D.L. n. 73/2022 (decreto semplificazioni), ha reso strutturale la procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile modificando l’art. 23, comma 1, della L. n. 81/2017, a norma del quale l'accordo per lo svolgimento dello smart working e le relative modificazioni rientravano nelle ordinarie comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni di cui al D.L. n. 510/1996.
Per semplificare gli obblighi di comunicazione relativi, il Ministero del Lavoro ha poi pubblicato il D.M. n. 149/2022 fornendo le regole di compilazione della comunicazione dell’accordo per lo svolgimento dello smart working e il modello che deve essere trasmesso con modalità telematiche, indicate nell’allegato 2 del medesimo decreto.
Fermo restando in capo al datore di lavoro l’onere di conservare l’accordo individuale per cinque anni dalla sottoscrizione, le disposizioni in oggetto sono in vigore dal 1° settembre 2022.
Infine, con un successivo comunicato del 26 agosto pubblicato sul proprio sito internet, il Ministero ha stabilito che, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione (previsto solo nel caso di nuovi accordi o di modifiche degli stessi) può essere assolto entro il 1° novembre 2022.
Peraltro, poiché l’adempimento in oggetto si riferisce ad una mera trasformazione della modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, la relativa comunicazione va effettuata entro l’ordinario termine di cinque giorni, con le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 (da cento a cinquecento euro per ogni lavoratore interessato).
Come si trasmettono le comunicazioni
L’accesso alle funzionalità per la trasmissione delle comunicazioni relative agli accordi per lo svolgimento dello smart working è consentito dal portale https://www.lavoro.gov.it a coloro che:
- sono in possesso delle credenziali SPID;
- sono in possesso di una CIE.
L’accesso alle funzionalità di trasmissione è effettuato scegliendo uno tra i seguenti profili:
- referente aziendale, che può inviare comunicazioni solo per un’azienda indicata utilizzando le regole del portale dei servizi digitali del Ministero del Lavoro;
- soggetto abilitato, che può inviare comunicazioni per diverse aziende.
In presenza di un gran numero di periodi di lavoro agile da comunicare è disponibile la modalità massiva REST, che presuppone da parte dell’azienda o del soggetto abilitato l'invio di una richiesta di contatto tramite un form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro.
Resta ferma, anche per l’invio in modalità massiva, la data del prossimo 1° novembre entro cui effettuare l’adempimento, lasso di tempo necessario perché tra i sistemi informatici del Ministero e quelli dei datori di lavoro si realizzi il “dialogo” necessario.
Faq
In risposta ad alcune domande interpretative, la Fondazione studi chiarisce che:
- la proroga del termine al 1° novembre 2022 si riferisce solo alle comunicazioni degli accordi smart working e non alla sottoscrizione degli stessi;
- la prestazione lavorativa in modalità agile è svolta in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa ed entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale;
- l'accordo relativo al lavoro agile è stipulato per iscritto senza che occorra accordo sindacale.
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