Lavoro a termine senza causale fino 24 mesi: semplificazioni in arrivo
Pubblicato il 21 marzo 2024
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Attenzione massima del legislatore sulla disciplina del lavoro a termine.
Le ultime novità in vigore risalgono al 29 febbraio 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe.
L’articolo 18, comma 4 bis della citata legge di conversione (legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215) ha prorogato al 31 dicembre 2024 la possibilità, per le parti individuali del contratto (più realisticamente, per il datore di lavoro), di individuare le causali (id est le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva) giustificatrici dell’apposizione di un termine ai rapporti di lavoro di durata superiore ai 12 mesi, ma non superiore ai 24 mesi (articolo 24 del decreto lavoro, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85).
Le novità per il contratto di lavoro a termine non finiscono qui.
Al Senato si discute infatti di nuove semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e, tra queste, un posto speciale è appunto dedicato alla riforma del contratto di lavoro a tempo determinato.
Sul disegno di legge, assegnato, in sede redigente, alla Commissione Lavoro il 10 maggio 2023, si è avviato, dal 19 marzo 2024, un ciclo di audizioni.
Composto da 16 articoli, il provvedimento dispone semplificazioni che ad ampio raggio interessano molti aspetti del rapporto di lavoro (solo per citarne qualcuna, modifiche al superminimo, in materia di informazione dei lavoratori e rinvio ai contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per il lavoro agile).
Con specifico riferimento al lavoro a termine, il ddl in questione modifica,:
- all'articolo 2, il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato;
- all’articolo 5, il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, in materia di periodo di prova nel contratto a tempo determinato.
Le finalità che animano il legislatore, in linea con le prescrizioni UE (direttiva 2019/1152/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019) sono il contenimento del ricorso alla tipologia contrattuale, garantire una maggiore certezza del diritto e deflazionare il contenzioso.
Lavoro a termine a causale fino a 24 mesi
L'articolo 2 modifica e integra la disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Più nel dettaglio, si modificano l'articolo 19 e l'articolo 21 del citato decreto legislativo in tema rispettivamente di proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato.
Le nuove disposizioni prevedono la possibilità di stipulare, tra le stesse parti e per l'espletamento delle medesime mansioni, contratti a termine senza causale fino a un massimo di 24 mesi (in luogo degli attuali 12 mesi), raggiungibili attraverso un numero massimo di 6 proroghe ed eventuali 4 rinnovi intervallati da periodi di stop & go.
Causali soppresse
Con la finalità di garantire una maggiore certezza del diritto e di ridurre l'elevato contenzioso, vengono soppresse le causali.
Ulteriore contratto a tempo determinato
Lo stesso articolo 2 del ddl in esame prevede la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, in virtù di specifici accordi sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale, sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitari.
Il mancato rispetto della predetta procedura ovvero il superamento del termine stabilito nel contratto determina la trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
Apposizione del termine in forma scritta
Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto.
La copia del contratto va consegnata, dal datore di lavoro al lavoratore, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Periodo di prova nel contratto a tempo determinato
L'articolo 5 del disegno di legge recante semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale integra infine l’articolo 7 del decreto legislativo n. 104 del 2022 in materia di periodo di prova nel contratto a tempo determinato.
Più nel dettaglio si stabilisce che nei rapporti di lavoro a tempo determinato:
- di durata pari o superiore a 12 mesi, possa essere stabilito un periodo di prova non superiore a quello previsto dai CCNL stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per i contratti a tempo indeterminato;
- di durata inferiore a 12 mesi, possa essere stabilito un periodo di prova non superiore a quello previsto dai CCNL stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per i contratti a tempo indeterminato, ma riproporzionato in dodicesimi sulla scorta della durata effettiva (secondo la seguente formula: durata prova CCNL: 12 mesi = x: durata effettiva rapporto di lavoro).
Lavoro a termine nell’ultimo anno: i dati
Da ultimo, un cenno agli ultimi dati INPS sulle assunzioni a termine in Italia che emergono dall’ultimo osservatorio sul precariato pubblicato dall’INPS il 21 marzo 2024.
Nell’ambito di un generale trend di crescita dell’occupazione dipendente nel settore privato, è di + 58.000 unità la variazione tendenziale su base annua, vale a dire la differenza tra le posizioni di lavoro in essere alla fine del mese di dicembre 2023 rispetto al valore di fine dicembre 2022, riscontrata per i rapporti a tempo determinato.
I dati confermano, in buona sostanza, la preferenza dei datori di lavoro per i contratti di lavoro stabili (a dicembre 2023, +396.000 unità è lala variazione per il tempo indeterminato) e, in seconda battuta, per i contratti di lavoro a termine (la variazione tendenziale su base annua per le altre tipologie contrattuali è di +33.000 per gli intermittenti, +26.000 per gli apprendisti, +3.000 per gli stagionali e +8.000 per i somministrati).
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