Lavori edilizi condominiali, invio dati alle Entrate. Faq
Pubblicato il 24 febbraio 2025
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Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni da parte degli amministratori di condominio è stato fissato per il 17 marzo 2025, poiché la data originale, il 16 marzo, cade di domenica.
SI tratta delle comunicazioni circa le spese effettuate per lavori su aree comuni quali la ristrutturazione edilizia, la riqualificazione energetica, nonché per l'acquisto di mobili e elettrodomestici di grandi dimensioni.
Comunicazione dati lavori condominiali nel 2024
Gli amministratori devono inviare all'anagrafe tributaria i dettagli delle spese effettuate nel 2024, informazioni che verranno poi utilizzate per compilare le dichiarazioni dei redditi precompilate del 2025.
Gli interventi includono quelli sulle parti comuni degli edifici, descritti nell'articolo 16-bis del DPR 917/1986, che comprendono la riduzione del rischio sismico, la riqualificazione energetica, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la ristrutturazione del verde (bonus verde), l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Oltre a questi lavori più tradizionali, sono incluse anche le spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati agli spazi comuni degli immobili ristrutturati.
Per semplificare, l’Agenzia delle Entrate, mediante il provvedimento n. 53174/2024, ha stabilito che non è necessario inviare i dati relativi alle spese effettuate l'anno precedente per interventi sulle parti comuni se tutti i membri del condominio hanno scelto, come alternativa all'impiego diretto delle detrazioni nelle dichiarazioni fiscali, la cessione del credito o l’applicazione di uno sconto immediato sul prezzo, come previsto dall'articolo 121 del decreto legge n. 34/2020.
È obbligatorio effettuare la comunicazione tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Si devono utilizzare i software di verifica e la preparazione dei file forniti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. È anche permesso ricorrere a intermediari autorizzati.
In caso di inadempienza dell’invio della comunicazione, non si incorre nell’annullamento del diritto a beneficiare delle detrazioni fiscali previste per tali interventi edilizi e accessori. Tuttavia, si va incontro all’applicazione di una sanzione amministrativa.
NOTA BENE: Non esistono limiti minimi per l'invio dei dati, né è consentito al singolo condomino di opporsi all'inclusione dei suoi dati nella dichiarazione precompilata.
Inoltre, per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un software per la compilazione e per il controllo.
Quando i dati non vanno inviati
Il 21 febbraio 2025, approssimandosi la scadenza del 17 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la sezione delle domande frequenti – FAQ - riguardante le spese per lavori edilizi sulle parti comuni degli edifici, includendo informazioni sui doveri e gli obblighi di comunicazione che gravano sugli amministratori.
Il Fisco ha ribadito – come stabilito dal provvedimento del 21 febbraio 2024 - che l'amministratore non è tenuto a trasmettere i dati relativi alle spese dell'anno precedente se tutti i condòmini hanno scelto, per tutti gli interventi eseguiti sulle parti comuni, di avvalersi della cessione del credito o dello sconto immediato sul pagamento dovuto anziché dell'applicazione diretta della detrazione fiscale.
Rimborsi o sovvenzioni erogate da un soggetto terzo
Altra precisazione riguarda l’eventuale rimborso da parte di un ente esterno - come il Comune - per coprire le spese per i lavori sostenute dal condominio prima che la comunicazione venga inviata.
L'Agenzia delle Entrate informa che:
- se il rimborso è totale, i condòmini non avranno diritto alla detrazione Irpef e l'amministratore non dovrà trasmettere alla stessa Agenzia delle Entrate alcuna comunicazione relativa a queste spese;
- se il rimborso è invece solo parziale, l'amministratore è tenuto a inviare la comunicazione delle spese che restano a carico del condominio, specificando le quote attribuite ai singoli condòmini.
Condominio minimo
Tra le varie indicazioni fornite, spicca quella relativa alla trasmissione dei dati da parte dei "condomini minimi", che può comprendere fino a otto unità.
In questo tipo di condominio, se è stato designato un amministratore, egli è obbligato a trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni sugli interventi di ristrutturazione e miglioramento energetico realizzati sulle parti comuni entro il 16 marzo dell'anno successivo. In mancanza di un amministratore, i condòmini non sono obbligati a inviare tali dati all'Anagrafe tributaria.
Un'altra questione concerne i condomini minimi che non dispongono di un codice fiscale. L'Agenzia specifica che il campo "Progressivo condominio minimo" è numerico e serve per identificare distintamente i condomini minimi senza codice fiscale, soprattutto se un singolo condòmino deve gestire comunicazioni per più di questi condomini.
Ad esempio, se un condòmino deve inviare dati per due condomini minimi diversi senza codice fiscale, deve preparare due comunicazioni separate inserendo nei campi "Progressivo" i numeri "1" e "2". Questo campo deve essere compilato anche se il condòmino gestisce un solo condominio minimo privo di codice fiscale, valorizzandolo con "1".
Dati delle pertinenze
Viene chiesto come si devono trasmettere le informazioni riguardanti le pertinenze, dato che possono possedere o meno un proprio identificativo catastale e talvolta sono incluse nei millesimi dell'unità abitativa mentre altre volte possiedono millesimi separati.
La risposta afferma che la presenza o meno di un identificativo catastale autonomo è rilevante al fine di verificare il rispetto dei limiti di detraibilità previsti per le varie tipologie di interventi.
Le informazioni relative alle pertinenze devono essere comunicate insieme a quelle delle unità immobiliari abitative a cui sono associate; in particolare, i record di dettaglio relativi ad una unità abitativa con più pertinenze, devono essere compilati indicando:
- nel campo 10, "Flag Unità Immobiliare", il valore A, "Unità abitativa con eventuali relative pertinenze";
- nel campo 11, "Numero unità immobiliari a cui è riferita la spesa", il numero di pertinenze autonomamente accatastate (dotate, cioè, di un identificativo catastale autonomo) incrementato di uno;
- nelle sezioni "DATI CATASTALI" le informazioni relative all'unità abitativa;
- nei campi relativi agli importi della spesa deve essere indicata la spesa attribuita all'unità abitativa e a tutte le pertinenze, anche quelle non autonomamente accatastate.
In caso, invece, di un'unità immobiliare (box, cantina o posto auto) non soggetta ad alcun vincolo pertinenziale con unità abitativa, i relativi record di dettaglio devono essere compilati indicando:
- nel campo 10, "Flag Unità Immobiliare", il valore B, "Unità non abitativa";
- nel campo 11, "Numero unità immobiliari a cui è riferita la spesa", il valore 1;
- nelle sezioni "DATI CATASTALI" le informazioni catastali relative all'unità immobiliare;
- nei campi relativi agli importi della spesa deve essere indicata la spesa attribuita all'unità immobiliare.
Soggetto a cui si riferisce la spesa
L'amministratore di condominio segnala all'Agenzia delle Entrate come soggetto a cui attribuire la spesa la persona designata dal proprietario. Se il proprietario non fornisce tale indicazione, l'amministratore assegna la spesa direttamente al proprietario stesso.
Nella preparazione della comunicazione destinata all'Agenzia delle Entrate, l'amministratore non deve considerare a chi è intestato il conto bancario o postale usato per il versamento delle quote condominiali, sia esso del proprietario o di altri.
NOTA BENE: Nel campo 28 della comunicazione, denominato "Flag pagamento", si deve specificare se il pagamento è stato completato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento o se è stato parzialmente o totalmente non effettuato entro tale data.
Supercondominio
Per quanto riguarda la compilazione della comunicazione nel caso di un "supercondominio" (che può essere una collettività di edifici, sia che questi siano costituiti in condomìni separati, sia che facciano parte di una struttura condominiale più estesa), si specifica quanto segue:
- se il supercondominio ha saldato tutte le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico, dovrà inviare un'unica comunicazione all'Agenzia delle Entrate, includendo i dettagli degli interventi e delle spese distribuite tra tutti i condòmini appartenenti al supercondominio;
- nel caso in cui il supercondominio abbia gestito i pagamenti per le ristrutturazioni e il risparmio energetico delle parti comuni del supercondominio e i singoli condomini che ne fanno parte abbiano gestito autonomamente i pagamenti per gli interventi nelle loro rispettive parti comuni, sia il supercondominio sia i singoli condomini dovranno inviare separate comunicazioni all'Agenzia delle Entrate. Ognuno riporterà i dati degli interventi finanziati e i dettagli delle spese sostenute, attribuendole ai condòmini del rispettivo supercondominio o condominio.
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