Bonus edilizi, doppia proroga in scadenza per le comunicazioni al Fisco

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Bonus edilizi, doppia proroga in scadenza per le comunicazioni al Fisco

E’ in scadenza il termine ultimo per inviare le comunicazioni delle opzioni relative alla fruizione dei bonus edilizi, prorogato dall’Amministrazione finanziaria al 4 aprile 2024, con provvedimento n. 53159 del 21 febbraio 2024.

La proroga è stata sollecitata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che aveva richiesto più tempo per professionisti ed imprese per l’invio delle comunicazioni per le opzioni cessione del credito e sconto in fattura relative alle spese per bonus edilizi sostenute nel 2023.

La richiesta inviata al Ministro e al Viceministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo di valutare la possibilità di prorogare il termine, attualmente previsto al 16 marzo 2024, necessitava di una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’Amministrazione finanziaria si è manifestata propensa, fin da subito, ad accogliere le istanze di proroga e semplificazione in via amministrativa mosse dai commercialisti; sul tema si rinvia al post: “Cessioni e sconto in fattura, arriva la proroga per comunicazione”.

Lo slittamento dei termini richiesto per consentire ai professionisti e alle imprese loro assistite di avere più tempo per individuare i soggetti cessionari disponibili ad acquisire i crediti non è rimasto isolato, ma è andato di pari passo con la proroga e la semplificazione della comunicazione delle spese su parti comuni per la dichiarazione precompilata: per entrambi gli adempimenti si auspicavano tempistiche più ragionevoli.

L’ufficialità è arrivata con due provvedimenti firmati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in data 22 febbraio 2024, con i quali, oltre a confermare la proroga dei termini, l’Amministrazione finanziaria ha eliminato anche la sovrapposizione tra la comunicazione relativa alla cessione dei crediti e sconto in fattura e quella che gli amministratori devono presentare annualmente sui lavori effettuati sulle parti comuni dei condomini.

Entrate: dati su interventi condominiali e opzioni bonus edilizi al 4 aprile

Con due provvedimenti del 22 febbraio 2024 (nn. 53159 e 53174), il Direttore Ruffini ha spostato il termine di due adempimenti, attualmente fissato al 16 febbraio, al giorno 4 aprile 2024.

In primo luogo si tratta del termine per tutti i contribuenti che devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le opzioni per la prima cessione del credito o sconto in fattura concesso dal fornitore:

  • relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023;
  • oltre che per le rate residue non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

Inoltre, sempre al 4 aprile 2024 è slittata anche la comunicazione a cui sono tenuti gli amministratori di condominio che devono inviare telematicamente i dati:

  • ​​​​​​​delle spese sostenute nel 2023 sulle parti comuni condominiali;
  • per interventi da “bonus edilizi” quali ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, interventi antisismici, (incluso Superbonus), bonus verde/bonus arredo su parti comuni condominiali.

Bonus edilizi, nuova scadenza per le opzioni di cessione/sconto

Con il primo provvedimento, il numero 53159 del 22 febbraio 2024, vengono prorogati al 4 aprile i termini ordinari delle comunicazioni di opzione di cui al punto 4.1 del provvedimento n. 35873/2022, come ulteriormente modificato dal provvedimento agenziale n. 202205/2022, secondo il quale le comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito debbano essere inviate telematicamente all’Agenzia delle entrate “entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione”.

Tale opzione è collegata alla norma originaria del Decreto Rilancio (articolo 21 del Decreto legge n. 34 del 2020), che ha previsto che per gli interventi edilizi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni altri bonus edilizi tradizionali specificatamente elencati, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

SCADENZA: Per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni suddette, relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022, è disposto che le stesse possano essere inviate entro il 4 aprile 2024; dunque, non bisognerà più rispettare la scadenza del 18 marzo visto che il 16 marzo, che è il termine ordinario, è sabato.

Amministratori di condominio, più tempo per comunicare gli interventi su parti comuni

Con il secondo provvedimento agenziale, il numero 53174 del 22 febbraio, per garantire più tempo agli amministratori di condominio che devono trasmettere all’Anagrafe tributaria i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati nel 2023 su parti comuni di edifici residenziali, ai fini dell’invio delle informazioni destinate a confluire nella precompilata 2024, il termine di scadenza viene fatto slittare al 4 aprile 2024.

Con tale documento, l'Agenzia delle Entrate modifica le specifiche tecniche approvate con il provvedimento direttoriale n. 470370 del 20 dicembre 2022, riguardante le comunicazioni all'Anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

NOTA BENE: L’aggiornamento delle specifiche tecniche di trasmissione dei suddetti dati segue l’evoluzione normativa in materia di “bonus edilizi” e opera una nuova modifica  alle specifiche già più volte ritoccate rispetto alla versione originaria approvata con il provvedimento del 27 gennaio 2017.

Infatti, le specifiche tecniche sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte agli artt. 119 e 119-ter Decreto legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) e dal Decreto legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti Quater).

Per esempio, è da osservare che le modificazioni si sono rese necessarie in quanto:

  • con riferimento agli interventi per cui si può usufruire del “Superbonus” è stato inserito un ulteriore codice per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute, visto che il contribuente dal 2023 può usufruire di una detrazione del 90% e, in via residuale al verificarsi di particolari condizioni, può continuare a usufruire della detrazione pari al 110%;
  • è stato rimosso quanto riferito al “bonus facciate”, dato che la detrazione non è stata prorogata;
  • è stata recepita la proroga del termine per la fruizione dell’agevolazione relativa al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Pertanto, con il provvedimento n. 53174/2024 si sancisce che, a partire dalle informazioni relative all’anno 2023, le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al presente provvedimento.

L’Amministrazione finanziaria opera anche una semplificazione degli adempimenti a carico dei condomini per evitare una duplicazione delle comunicazioni.

È, infatti, disposto che gli amministratori sono esentati dalla comunicazione nel caso in cui, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni nell’anno precedente, tutti i condòmini abbiano esercitato l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo della detrazione diretta. Nel caso in cui anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini abbia scelto di usufruire direttamente della detrazione, gli amministratori dovranno trasmettere i dati relativi a tutti i lavori realizzati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto.

SCADENZA: Esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2023, inoltre, i soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 trasmettono i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali entro il 4 aprile 2024.

ATTENZIONE: Il provvedimento precisa che la proroga al 4 aprile 2024 del termine per la trasmissione dei dati, stabilita d’intesa con il ministero la Ragioneria generale dello Stato, riguarda soltanto le spese del 2023, e che lo slittamento non comporta alcun effetto sul calendario della campagna dichiarativa 2024.

Per approfondire tutte le novità di quest’anno in materia di Bonus edilizi, intervenute a seguito dell’entrata in vigore delle Legge di bilancio 2024, si rimanda alla Guida pratica “Bonus Edilizi” di Edotto, prelevabile gratuitamente, previa registrazione al sito.

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