Assunzione di lavoratrici: discriminatorio escludere del tutto le gestanti
Pubblicato il 30 marzo 2022
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Costituisce comportamento discriminatorio quello adottato dalla società che, nel procedere con il reclutamento di lavoratrici, escluda completamente quelle in gravidanza.
E' quanto riconosciuto dal Tribunale di Roma con decreto del 23 marzo 2022, depositato nell'ambito di un giudizio instaurato da due assistenti di volo, al fine di accertare il carattere discriminatorio della condotta attuata da una Spa, consistita nella mancata selezione e successiva assunzione delle ricorrenti a causa del loro stato di gravidanza.
Lavoratrici in gravidanza completamente escluse dalle assunzioni? Condotta discriminatoria
Questo il ragionamento seguito dal giudice del lavoro: atteso che ogni trenta donne in età fertile si verifica una nascita nell’arco dell’anno, alle 412 assistenti di volo assunte dalla società avrebbe dovuto far riscontro, nel raffronto con il dato demografico nazionale, un’incidenza di 13,7 donne in gravidanza.
Vero, poi, che tale rapporto necessitava di correttivi - atteso che il personale assunto comprendeva anche donne ultracinquantenni e il periodo considerato era inferiore a 12 mesi - ma anche applicando una riduzione sino al 50%, comunque avrebbero dovuto essere assunte almeno 6 o 7 donne in stato interessante.
Nel caso in esame, invece, il reclutamento non aveva riguardato nessuna gestante e tale fatto confermava l'assunto delle ricorrenti.
Tribunale di Roma: sì a risarcimento per perdita di chance
Con riferimento alla tutela accordata alle due lavoratrici, il Tribunale ha ritenuto non accoglibile la domanda con cui le stesse avevano chiesto che fosse ordinato alla società resistente di assumerle.
E' stato osservato, in proposito, come esorbiti dal potere giudiziale, in una causa come quella in esame, la costituzione coattiva di un rapporto di lavoro "che verrebbe a confliggere con le prerogative riconosciute al datore di lavoro in base ai principi espressi dall’art. 41 Cost."
Per contro, è stata ritenuta come meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento dalle stesse promossa: dalla condotta illegittima della società era derivato un danno alle ricorrenti, la cui domanda di assunzione non era stata neppure presa in considerazione.
Difatti, il comportamento tenuto dalla Spa resistente aveva cagionato, alle due donne, una perdita di chance, quantificabile, secondo il tribunale capitolino, nell’importo della retribuzione mensile per il periodo di 15 mensilità, tenuto conto del periodo di astensione dal lavoro antecedente il parto ed i sette mesi successivi dalla nascita del figlio.
La condanna al pagamento della predetta somma a titolo risarcitorio - si legge nella decisione - valeva sia a ristorare le due lavoratrici del danno subito, sia ad esprimere una valenza dissuasiva elidendo, di fatto, il vantaggio che la società resistente aveva inteso assicurarsi evitando l’assunzione di assistenti di volo in stato interessante.
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