Lavoratori socialmente utili, LSU. Convenzioni prorogate fino al 31 ottobre 2019
Pubblicato il 14 gennaio 2019
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Prorogate fino al 31 ottobre 2019 le Convenzioni che garantiscono la prosecuzione delle attività socialmente utili finanziate con le risorse statali del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione e dei contratti a tempo determinato dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) e di Pubblica Utilità (LPU) della Regione Calabria (art. 1, comma 446, lettera h) della Legge 30 dicembre 2018).
I chiarimenti sono forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Circolare n. 1 dell’11 gennaio 2019, nella quale sono contenute le novità in merito all'interpretazione e all'applicazione delle norme previste nella Legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 446 - 449 della L. n. 145/2018) in materia di Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità. Ulteriori precisazioni riguardano l'ambito di applicazione delle disposizioni inerenti le procedure di stabilizzazione del personale LSU appartenente alla platea storica a carico del predetto Fondo (art. 1, commi 447 e 448 della Legge 30 dicembre 2018). Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Lavoratori Socialmente Utili, LSU. Chi sono?
Per Lavori Socialmente Utili si intendono le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi svolti mediante l'utilizzo dei soggetti percettori di sostegni al reddito, quindi in stato di svantaggio nel mercato del lavoro (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni straordinaria) che, in questo modo, sono impiegati a beneficio di tutta la collettività.
I Lavoratori Socialmente Utili si riconducono a tre principali categorie:
- c.d. “platea storica finanziata con le risorse statali del Fondo Sociale Occupazione e Formazione” (già “Fondo per l'Occupazione”);
- categoria degli "autofinanziati" sostenuta con risorse proprie degli enti presso cui si svolgono le attività (es. Comuni, Regioni, etc.);
- categoria dei “lavoratori, percettori di sostegni al reddito, utilizzati da pubbliche amministrazioni in attività socialmente utili” per la durata delle prestazioni godute.
Lavoratori Socialmente Utili, LSU. Novità sulla proroga dei contratti a termine
La Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018), all’art. 1, co. 446 – 449, ha apportato importanti modifiche in merito alle procedure di assunzione a tempo indeterminato di Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità. Le novità riguardano i processi di stabilizzazione dei LSU in corso di svolgimento nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna, incentivati con le risorse statali del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione.
In particolare, l’art. 1, lettera h) del comma 446 della Legge di bilancio 2019, tra le condizioni previste per le assunzioni a tempo indeterminato di LSU e di Pubblica Utilità, da parte di P.A. nel triennio 2019-2021, prevede la proroga, fino al 31 ottobre 2019, “da parte di enti territoriali e degli enti pubblici interessati, delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato”. Ne consegue che anche le convenzioni stipulate per garantire la prosecuzione delle attività e il pagamento degli assegni ASU/ANF, sono prorogate fino alla medesima data.
Con riferimento alla proroga dei “contratti a tempo determinato”, rientrano nel campo di applicazione della norma - pertanto sono prorogati fino al 31 ottobre 2019 – esclusivamente:
- i Lavoratori Socialmente Utili ex art. 2, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2000 ed ex art. 7 del D.Lgs. n. 468/1997;
- i Lavoratori di Pubblica Utilità ex articolo 3, comma 1 del D.Lgs. n. 280/1997, stipulati nel 2018 presso gli enti pubblici della regione Calabria.
Lavoratori socialmente utili, LSU. Novità sulle procedure di stabilizzazione
Altre novità riguardano le disposizioni inerenti le procedure di stabilizzazione del personale LSU/LPU. Al riguardo, l’art. 1, co. 447 e 448 della L. n. 145/2018 ha stabilito che dal 1° gennaio 2019 restano fuori dal loro ambito di applicazione le procedure per assunzioni a tempo indeterminato di Lavoratori Socialmente Utili ex art. 2, co.1 del D.Lgs. n. 81/2000, incentivate con le risorse statali del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione ed avviate sulla base di programmi, bandi, avvisi pubblici etc., adottati negli scorsi anni dalle regioni ai sensi dell’art. 78, co. 2 e 3, della L. n. 388/2000 e, soprattutto nel 2018, ai sensi dell’art. 1, co. 1156, lett. g-bis) della L. n. 296/2006 27 dicembre e del Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione 7 agosto 2018, destinate a completarsi nel 2019 e/o nelle prossime annualità.
- eDotto.com – Edicola del 7 gennaio 2019 - Legge di bilancio 2019. Sconti per interventi edilizi – Pichirallo
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