Lavoratori esteri, le retribuzioni convenzionali 2019
Pubblicato il 19 gennaio 2019
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Fissate le retribuzioni convenzionali per i dipendenti operanti all’estero per l’anno 2019. I nuovi importi contributivi, in particolare, arrivano per mezzo del Decreto Ministeriale (Lavoro) del 21 dicembre 2018, che ha fissato, per il 2019, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero e per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.
Il predetto Decreto Ministeriale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 14, del 17 gennaio 2019.
Retribuzioni convenzionali lavoratori esteri
La contribuzione a copertura delle assicurazioni sociali obbligatorie, dovuta dai datori di lavoro che assumono lavoratori italiani sul territorio nazionale per inviarli in Paesi extraUE non legati da accordi in materia di sicurezza sociale, deve calcolarsi sulla base di retribuzioni convenzionali, comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di lavoro raggruppati in settori omogenei, fissate annualmente con decreto del Ministero del lavoro e del Ministero dell’Economia entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le retribuzioni di cui al Decreto Ministeriale in commento costituiscono la base di riferimento per la liquidazione:
- delle prestazioni pensionistiche;
- delle prestazioni economiche di malattia e maternità;
- nonché per il trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
I valori convenzionali, inoltre, possono essere ragguagliati a giornata solo per assunzione, risoluzione del rapporto e trasferimento nel corso del mese. In tal caso, l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate (successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni), domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.
Lavoratori esteri, da quando decorrono le retribuzioni convenzionali 2019?
Le retribuzioni convenzionali decorrono dal periodo di paga in corso dall’1 gennaio 2019 fino a tutto il 31 dicembre 2019. I nuovi importi, individuati nelle tabelle dell’allegato al D.M. 21 dicembre 2018, devono essere considerati come base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, c. 8-bis, del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Retribuzioni convenzionali lavoratori esteri, a chi si applica?
I nuovi valori retributivi operano nei confronti:
- dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE;
- dei lavoratori extracomunitari titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese non convenzionato.
Di conseguenza, restano esclusi:
- gli Stati membri dell’UE: Austria; Belgio; Danimarca; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Irlanda; Italia; Lussemburgo; Olanda; Portogallo; Regno Unito; Spagna; Svezia; Repubblica Ceca; Cipro; Estonia; Lettonia; Lituania; Malta; Polonia; Slovacchia; Slovenia; Ungheria; Bulgaria; Romania;
- gli Stati aderenti all’accordo SEE (Spazio Economico Europeo): Liechtenstein; Norvegia; Islanda; Svizzera.
Retribuzioni convenzionali lavoratori esteri, come si determina?
Al fine di individuare la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi e fiscali, bisogna individuare la “retribuzione nazionale” da intendersi come il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo nazionale, comprensivo di ogni emolumento riconosciuto tra le parti, con esclusione, però, dell’indennità estera. L’importo così ottenuto deve essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere poi determinata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini dei predetti adempimenti.
Tuttavia, è possibile che la retribuzione individuata secondo i predetti criteri possa subire delle variazioni qualora:
- vi sia il passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
- vi sia il mutamento, nel corso del mese, del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista” o per passaggio di qualifica.
In entrambi i casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
Ciò in considerazione del fatto che per l’operaio e l’impiegato, la retribuzione imponibile è determinata collocando il lavoratore nella rispettiva qualifica settoriale prevista nella specifica tabella allegata al decreto; mentre, per operai e gli impiegati dei settori "industria" e "autotrasporto e spedizione merci", per i quadri, per i dirigenti e per i giornalisti, esistono fasce di retribuzione nazionale a ciascuna delle quali corrisponde un reddito di riferimento.
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