Lavoratori esteri, fissate le retribuzioni convenzionali 2020

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Lavoratori esteri, fissate le retribuzioni convenzionali 2020

Fissate, per l’anno 2020, le retribuzioni convenzionali per i dipendenti operanti all’estero. I nuovi importi, suddivisi in specifici settori produttivi, rilevano:

  • ai fini previdenziali, per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero;
  • ai fini fiscali, per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, co. 8-bis del Dpr. 917/1986 (cd. Tuir).

Le nuove retribuzioni convenzionali sono state determinate dal Decreto (MLPS) dell’11 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2020.

Retribuzioni convenzionali lavoratori esteri, cos’è?

La contribuzione a copertura delle assicurazioni sociali obbligatorie, dovuta dai datori di lavoro che assumono lavoratori italiani sul territorio nazionale per inviarli in Paesi extraUE non legati da accordi in materia di sicurezza sociale, devono calcolarsi sulla base di retribuzioni convenzionali, comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di lavoro raggruppati in settori omogenei, fissate annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le retribuzioni di cui al Decreto in commento costituiscono la base di riferimento per la liquidazione:

  • delle prestazioni pensionistiche;
  • delle prestazioni economiche di malattia e maternità;
  • del trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

I valori convenzionali, inoltre, possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto e trasferimento nel corso del mese. In tal caso, l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse.

Retribuzioni convenzionali lavoratori esteri, a chi si applicano? A chi no?

I nuovi valori retributivi operano nei confronti:

  • dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE;
  • dei lavoratori extracomunitari titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese non convenzionato.

Di conseguenza, restano esclusi:

  • gli Stati membri dell’UE: Austria; Belgio; Danimarca; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Irlanda; Italia; Lussemburgo; Olanda; Portogallo; Regno Unito; Spagna; Svezia; Repubblica Ceca; Cipro; Estonia; Lettonia; Lituania; Malta; Polonia; Slovacchia; Slovenia; Ungheria; Bulgaria; Romania;
  • gli Stati aderenti all’accordo SEE (Spazio Economico Europeo): Liechtenstein; Norvegia; Islanda; Svizzera.
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 14 dicembre 2019 - Lavoratori non residenti, le frazioni di giorno nel computo del reddito imponibile – Moscioni

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