Lavoratori distaccati, parità di salario e di tutele

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Lavoratori distaccati, parità di salario e di tutele

Approvata definitivamente dal Parlamento europeo la direttiva sui lavoratori distaccati all'estero.

Il 29 maggio 2018 a Strasburgo, con 456 voti favorevoli, 147 voti contrari e 49 astensioni, è stata approvata la direttiva che ha come finalità quella di contrastare un uso distorto della pratica del “distacco transnazionale dei lavoratori”, al fine di garantire una migliore protezione dei lavoratori distaccati e una concorrenza leale tra imprese multinazionali.

Gli Stati membri hanno, ora, due anni di tempo per adeguare le loro normative e trasporre la direttiva nel diritto nazionale.

Riforma sui lavoratori distaccati

L’esigenza di una regolamentazione europea del lavoro transnazionale si è avvertita dal momento che le società possono inviare in un altro Stato Ue i propri lavoratori, versando i contributi nel paese d'origine. Questo principio ha creato alcuni problemi soprattutto con l’allargamento della UE ai paesi dell’Est, che hanno costi previdenziali e salari molto più bassi di quelli dell’Ovest, con il rischio che si possano creare fenomeni di dumping sociale.

Con questa riforma si è voluto, quindi, cercare di porre un freno all’uso distorto del distacco dei lavoratori, che ha causato non pochi problemi applicativi alle imprese multinazionali negli ultimi anni.

Nuove regole per i lavoratori distaccati in un altro Stato UE

Secondo la riforma approvata ieri, ecco le novità che dovranno essere recepite dagli Stati membri in caso di distacco transnazionale dei lavoratori all'estero:

  • le imprese distaccatarie dovranno garantire ai lavoratori distaccati le stesse condizioni riconosciute ai dipendenti interni sulla base delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e collettive;

  • a tutti i lavoratori distaccati si applicheranno le norme del Paese ospitante in materia di retribuzione;

  • è ridotto da 24 a 12 mesi il periodo in cui il dipendente distaccato mantiene il regime previdenziale del Paese di provenienza:

  • la durata del distacco fissata a 12 mesi può subire una possibile proroga di 6 mesi;

  • al termine di tale periodo, il lavoratore può restare o lavorare nel Paese ospitante, sottostando all'intera normativa sul lavoro vigente in quello Stato;

  • si dovranno applicare le norme sui periodi massimi di lavoro e minimi di riposo e sulla durata minima dei congedi annuali retribuiti.

 

Rafforzato il principio di parità di trattamento tra lavoratori “interni” e distaccati

La principale novità della direttiva approvata dal Parlamento europeo è proprio quella che prevede una parità di salario e di tutele per i lavoratori transnazionali.

È, infatti, previsto che a tutti i lavoratori distaccati si applicheranno le norme del Paese ospitante in materia di retribuzione e che le imprese distaccatarie dovranno garantire ai lavoratori distaccati le stesse condizioni salariali.

Oltre che una parità di trattamento per ciò che riguarda le condizioni di cessione temporanea degli addetti da parte di imprese di lavoro temporaneo, le norme sulla sicurezza, salute e igiene sul lavoro, le norme sulla tutela riguardano anche le condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani.

Analogamente, viene riconosciuta una parità di trattamento anche per quanto riguarda le condizioni di alloggio dei lavoratori e le indennità o rimborsi che vengono riconosciuti a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali.

Gli Stati membri dovranno, infine, applicare anche i contratti collettivi regionali o settoriali, se di ampia portata e rappresentativi, finora applicati solo nel settore delle costruzioni.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 9 febbraio 2018 - Lavoro nero, caporalato, false cooperative, tirocini e distacco transnazionale nel mirino dell’Ispettorato – Schiavone

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