Lavoratori dello spettacolo: quale contribuzione per l’indennità di discontinuità?

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Lavoratori dello spettacolo: quale contribuzione per l’indennità di discontinuità?

Contribuzione che va e contribuzione che viene. E quella che viene è più salata di quella che va!

Sono le considerazioni che discendono dall’analisi dell’attesa circolare dell’INPS che fa il punto sul nuovo assetto della contribuzione obbligatoria in vigore dal 1° gennaio 2024, a seguito dell'introduzione dell’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Se, a decorrere dal 1° gennaio 2024, cessa l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l’ALAS, arrivano, per un’ampia platea di lavoratori del settore dello spettacolo a cui è riconosciuta l’indennità di discontinuità, nuovi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro o committente.

Tracciamo di seguito il quadro aggiornato della contribuzione di finanziamento dell’indennità di discontinuità e delle cd. contribuzioni minori, secondo le indicazioni fornite dall’INPS con la circolare n. 56 dell’8 aprile 2024, partendo dalla prestazione all’origine della stessa, vale a dire l'indennità di discontinuità.

Cosa è l’indennità di discontinuità e a chi spetta

È bene innanzitutto ricordare che, dal 1° gennaio 2024, è stata introdotta l’indennità di discontinuità quale indennità strutturale e permanente (D.Lgs. 30 novembre 2023 , n. 175).

L’indennità è riconosciuta ad una amplia platea di lavoratori del settore dello spettacolo.

Vi rientrano:

  1. tutti i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (articolo 3, commi 98, 99 e 100, legge n. 350/2003);
  2. i lavoratori subordinati a tempo determinato di cui al Gruppo A (articolo 2, comma 1, lettera a), decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, vale a dire i lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo e corrispondenti alle qualifiche professionali di cui al D.M. 15 marzo 2005;
  3. i lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività non rientranti nel Gruppo A, appartenenti al Gruppo B (articolo 2, comma 1, lettera b), decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182) e con le seguenti qualifiche professionali (decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 25 luglio 2023):
  • operatori di cabine di sale cinematografiche;
  • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
  • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
  1. i lavoratori intermittenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, fatto salvo il caso dei lavoratori intermittenti a tempo indeterminato titolari di indennità di disponibilità.

L’INPS ha illustrato requisiti e modalità di presentazione della domanda con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2024, riservandosi di definire la disciplina di dettaglio relativa ai nuovi obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro o committenti con successiva circolare.

Circolare, la n. 56, che è stata emanata l’8 aprile 2024.

Indennità di discontinuità: contribuzione di finanziamento dal 1° gennaio 2024

A decorrere dal 1° gennaio 2024, con riferimento a tutti i lavoratori destinatari dell’indennità di discontinuità è dovuta un contributo di finanziamento a carico del datore di lavoro o committente, con aliquota pari all’1% dell’imponibile contributivo, senza massimale di legge.

Il contributo confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Sempre dal 1° gennaio 2024 è dovuto anche un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo (articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995).

Anche questo contributo confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

ATTENZIONE: Il contributo di solidarietà dell'1% va ad aggiungersi al contributo di solidarietà ordinario previsto ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS)  e dovuto nella misura del 5% (2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore, quest'ultimo pertanto elevato al 3% dal 1° gennaio 2024).

Inoltre, dal 1° gennaio 2024, il contributo addizionale di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è ridotta in misura pari all'1,10% dell’imponibile previdenziale con aumento dello 0,5% per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

Il contributo si applica in relazione alle categorie di lavoratori dello spettacolo, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato destinatari dell’indennità di discontinuità.

Per tale contributo non trova applicazione il massimale di legge.

NOTA BENE: L’aliquota ordinaria del contributo addizionale NASpI è pari all’1,40%, aumentata dello 0,5% per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

Infine, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori autonomi, compresi i lavoratori esercenti attività musicali, cessa l’obbligo di versamento del contributo ALAS.

Con la stessa decorrenza, il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia per i datori di lavoro o i committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo è pari all’1,28%.

Indennità di discontinuità: contribuzioni minori dal 1° gennaio 2024

L’INPS, con la circolare n. 56 dell’8 aprile 2024, fornisce la misura effettiva delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 per le contribuzioni minori nei seguenti casi.

Rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

Prestazione

Aliquota

NASpI

1,31%

NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978)

0,30%

NASpI (contr. addizionale)

1,10%

Discontinuità

1%

Ex CUAF

0,68%

Maternità

0,46%

Malattia

2,22%

Fondo di garanzia TFR

0,20%

FIS

(fino a 5 dip) 0,50%

(oltre i 5 dip) 0,80%

 

Rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità

Prestazione

Aliquota

NASpI

1,31%

NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978)

0,30%

Discontinuità

1%

Ex CUAF

0,68%

Maternità

0,46%

Malattia

2,22%

Fondo di garanzia TFR

0,20%

FIS

(fino a 5 dip) 0,50%

(oltre i 5 dip) 0,80%

 

Rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo

Prestazione

Aliquota

Discontinuità

1%

Maternità

0%

Malattia

1,28%

Lavoratori autonomi esercenti attività musicali

Prestazione

Aliquota

Discontinuità

1%

Maternità

0,46%

Flusso Uniemens

A conclusione, l’INPS fornisce, con la circolare n. 56 dell’8 aprile 2024, istruzioni in ordine alle modalità di esposizione nel flusso Uniemens del contributo IDIS (indennità di discontinuità) a partire dal periodo di competenza di gennaio 2024 nonché del contributo di solidarietà.

 

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