Lavoratori dello spettacolo: in scadenza la domanda di indennità di discontinuità

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Lavoratori dello spettacolo: in scadenza la domanda di indennità di discontinuità

I lavoratori autonomi e subordinati iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo possono presentare le domande per l’indennità di discontinuità entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno ai sensi del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175.

Con riferimento ai requisiti maturati nel 2023, le domande devono essere presentate entro il 30 marzo 2024 (circolare INPS n. 2 del 3 gennaio 2024).

Ambito di applicazione

L’indennità di discontinuità è un sostegno economico destinato ai lavoratori del settore dello spettacolo, in particolare:

  • lavoratori autonomi, assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento del precedente punto, individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023. Rientrano in questa categoria gli operatori di cabine di sale cinematografiche, gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, le maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, gli impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti, i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
  • lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità.

Requisiti

Ai fini del riconoscimento dell’indennità di discontinuità, i destinatari devono rispettare i seguenti requisiti:

  • essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o extra europeo con regolare soggiorno nel territorio italiano;
  • essere residenti in Italia da almeno un anno;
  • essere in possesso di un reddito ai fini IRPEF non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • aver maturato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, non computando a tal fine le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di ALAS e di NASpI nel medesimo anno;
  • essere possesso, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, di un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stati titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità;
  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

Misura della prestazione

La prestazione è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.

L’indennità di discontinuità sarà erogata in un’unica soluzione su apposita domanda dell’interessato.

Termini di presentazione della domanda

A partire dal 15 gennaio 2024, i beneficiari possono presentare l’apposita domanda direttamente sul portale INPS al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

Come si è detto in premessa, le domande devono essere presentate entro e non oltre la data del 30 marzo 2024, con riferimento ai requisiti maturati nel 2023.

ATTENZIONE: L'INPS, con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2024, ha chiarito che laddove il 30 marzo cada di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

Step successivi alla domanda

Dopo aver presentato la domanda, il soggetto interessato potrà:

  • accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema;
  • monitorare lo stato di lavorazione della domanda;
  • aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

NOTA BENE: La domanda potrà essere richiesta anche tramite gli Istituti di Patronato ovvero avvalendosi del servizio di Contact Center multicanale.

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