Lavoratori dello spettacolo, come presentare domanda di riesame
Pubblicato il 23 giugno 2022
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Con il Messaggio n. 2535 del 22 giugno 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti per accedere all’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS). In particolare, il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dal 22 giugno 2022 (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione.
Lavoratori dello spettacolo, la disoccupazione involontaria
L’articolo 66, commi da 7 a 16, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dell’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), per la disoccupazione involontaria.
Lavoratori dello spettacolo, verifica delle domande pervenute
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”, alla voce “Le mie ultime domande”, nel dettaglio di ogni singola domanda, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
Lavoratori dello spettacolo, domande di riesame
Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dal 22 giugno 2022 (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione.
L’utente può allegare la documentazione alla richiesta di riesame attraverso l’apposita funzione disponibile nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”.
Lavoratori dello spettacolo, indirizzi amministrativi sui riesami
Considerati i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità ALAS di cui all’articolo 66, commi da 7 a 16, del D.L. n. 73/2021, fatta salva la possibilità di presentare un ricorso amministrativo presso il competente Comitato provinciale, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza alla categoria.
In particolare, si ricorda che per accedere alla prestazione è necessario possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
- non avere in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato);
- non essere titolari, alla data di presentazione della domanda di prestazione, di trattamenti pensionistici diretti a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con AGO, della Gestione separata, nonché dell’APE sociale. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;
- non essere beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione, di Reddito di cittadinanza. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;
- aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Si considerano utili i soli contributi previdenziali versati o accreditati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo connessi allo svolgimento di attività lavorativa contributi figurativi o accreditati per i periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale;
- avere, nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda, un reddito da lavoro non superiore a 35.000 euro.
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