Mancata fruizione del riposo: danno presunto, lavoratore risarcito

Pubblicato il



Mancata fruizione del riposo: danno presunto, lavoratore risarcito

La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale è fonte di danno non patrimoniale, da ritenersi  presunto.

Il danno deve essere risarcito anche in assenza di una richiesta esplicita da parte del lavoratore, trattandosi di un diritto indisponibile sancito dalla Costituzione e dalla normativa comunitaria.

Il recupero delle ore di mancato riposo non può essere frazionato, dovendo essere continuativo o cumulabile con i riposi giornalieri e/o settimanali previsti.

Mancata fruizione dei periodi di riposo: presunto il danno da usura psico - fisica

Il caso esaminato

Con ordinanza n. 18390 del 5 luglio 2024, la Sezione lavoro della Corte di cassazione ha condannato una Società di trasporti a risarcire un dipendente del danno derivante dal mancato rispetto dell'obbligo del riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive e di quello settimanale di 45 ore, imposto dai regolamenti europei.

La decisione impugnata

La Corte d'appello, in particolare, aveva ritenuto dimostrata la violazione degli obblighi di legge e, conseguentemente, aveva considerato che il danno si dovesse presumere fino a prova contraria.

Confermata la sentenza di primo grado circa la sussistenza dell'an debeatur, la Corte territoriale aveva quantificato il danno non patrimoniale secondo equità.

Il ricorso del datore di lavoro

La società di trasporti si era rivolta alla Suprema corte, censurando, tra i motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.

Secondo la sua difesa, la Corte d'appello aveva erroneamente posto l'onere della prova del danno a carico della società anziché sul lavoratore, atteso che, nel caso in esame, era mancata la prova della violazione contestata.

Come secondo motivo di ricorso, inoltre, la società aveva denunciato la violazione delle norme sui riposi compensativi, sostenendo che la Corte d'Appello non aveva considerato le giornate di riposo compensativo godute nelle settimane successive al mancato riposo.

La decisione della Corte di cassazione

Onere della prova: nessuna inversione

La prima doglianza è stata giudicata inammissibile dagli Ermellini: andava escluso che vi fosse stata un'inversione dell’onere probatorio.

La Corte territoriale, in realtà, aveva compiuto un accertamento argomentato in ordine all’esistenza del danno da mancato riposo, in assenza di prova del fatto impeditivo di un adeguato ristoro da parte del datore di lavoro, indubbiamente a suo carico.

Il tutto coerentemente con i principi espressi dalla Corte di legittimità.

Riposi compensativi continuativi, non frazionabili

Infondato, a seguire, è stato giudicato anche il secondo motivo di doglianza.

Nella propria disamina, la Cassazione ha ritenuto corretto sostenere che il recupero delle ore di mancato riposo non può essere frazionato, dovendo essere continuativo o cumulabile con i riposi giornalieri e/o settimanali previsti.

Il danno da usura, infatti, non può essere adeguatamente ristorato dalla successiva compensazione con riposi concessi in tempo successivo rispetto alla previsione legale e contrattuale della loro fruizione.

La fruizione intempestiva di riposi, anche in prosecuzione di altri, diventa quindi inutile e si pone in contrasto con la normativa dell'Unione.

Va escluso, quindi, che il riposo compensativo possa essere frazionato e concesso a piacimento quando il riposo giornaliero e/o settimanale superi di qualche ora quello previsto dalla normativa di riferimento.

Del resto, la regolamentazione CEE sul regime delle compensazioni è esplicita nel richiedere la continuità del riposo compensativo, da aggiungersi nella sua interezza a un riposo ordinario e nel distinguere l'uno dall'altro.

Le conclusioni della Cassazione

La Cassazione, quindi, ha giudicato le argomentazioni di merito corrette ed in linea con la giurisprudenza di legittimità anche per quanto concerne il danno da usura lavorativa.

I giudici di gravame, infatti, avevano:

  • accertato il sistematico prolungamento dell'attività lavorativa, non intervallata da adeguati riposi tra un turno e l'altro;
  • effettuato il corretto governo delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, che, rispetto al fatto impeditivo, ricadeva sull'impresa datrice.

Danno da usura psico - fisica presunto

Per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali e protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico.

L'esistenza di questo danno è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 della Costituzione.

A fini della determinazione del quantum, invece, occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua", da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale.

E ancora: "La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno".

Il diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo deve essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.

La Corte di Cassazione, in definitiva, ha rigettato il ricorso della società, confermando la sentenza della Corte d'Appello e riconoscendo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per mancata fruizione dei periodi di riposo obbligatori.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del Caso La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un dipendente che rivendicava il mancato rispetto dei periodi di riposo giornaliero e settimanale da parte del datore di lavoro.
Questione Dibattuta Se il datore di lavoro avesse rispettato gli obblighi di garantire i periodi di riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive e settimanale di 45 ore. Altre questioni includevano la corretta ripartizione dell'onere della prova del danno e l'adeguatezza dei riposi compensativi.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva riconosciuto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per mancata fruizione dei periodi di riposo. La Corte ha affermato che il danno è presunto in caso di mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, e che il recupero delle ore di mancato riposo deve essere continuativo, non frazionato.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito