Festività: la Cassazione si pronuncia sul diritto al riposo

Pubblicato il



Festività: la Cassazione si pronuncia sul diritto al riposo

Premessa

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18887 del 15 luglio 2019, ha stabilito che la disciplina sulle ricorrenze delle festività, contenuta nella L. n. 260/49, prevale, perché di natura sovraordinata rispetto a quella pattuita dalle parti sociali. La sentenza ha stabilito che l’art. 5, comma 3, della L. n. 260 cit. riconosce al lavoratore il diritto potestativo di astenersi dal prestare l’attività lavorativa in determinare festività celebrative di ricorrenze civili e religiose. Conseguentemente, a fronte dell’esercizio di tale diritto, il datore di lavoro non può obbligare il lavoratore a rendere la prestazione lavorativa nel corso di tali giornate. L’eventuale licenziamento intimato per asserito inadempimento del lavoratore viene qualificato dalla S.C. "nullo", con relativo obbligo del datore alla reintegra del prestatore medesimo.

Il riposo è un diritto costituzionalmente protetto

L’art. 36 Cost. considera irrinunciabile il diritto alle ferie e al riposo settimanale, ma non contiene alcun cenno alla domenica e alle festività infrasettimanali. Il legislatore ordinario disciplina la materia in una pluralità di fonti normative che si sono stratificate storicamente nel tempo. Il D.lgs. n. 66/03 costituisce solo l’ultima fonte normativa in materia di riposi, in relazione ai quali viene stabilito il principio della normale coincidenza del riposo con la giornata di domenica.

Si tratta di una regola già contenuta nell’art. 2109 c.c., ancor prima nell’art. 3, comma 1, della L. n. 370/1934, tuttora vigente, in relazione alla quale vengono in rilievo le ipotesi derogatorie stabilite dal D.M. 22 giugno 1935, nel tempo soggetto a numerosi interventi integrativi.

Vero è, inoltre, che l’art. 9 del D.lgs. n. 66 cit. contiene non solo una fitta serie di deroghe alla regola della coincidenza del riposo con la giornata di domenica, ma il comma 2 lett. d) di tale norma facoltizza persino la contrattazione collettiva a “stabilire previsioni diverse rispetto alla disciplina normativa”. Quest’ultima facoltà è stata esercitata, ad esempio, nel settore del commercio, atteso che il CCNL di riferimento, all’art. 141 contiene una specifica disciplina di contingentamento per il lavoro domenicale.

Vale puntualizzare che le deroghe previste dall’art. 9 del D.lgs. n. 66 cit. o dalle fonti regolamentari emanate in attuazione della L. n. 370 cit., costituiscono tutte ipotesi eccezionali, soggette quindi a interpretazione restrittiva. Non pare pertanto condivisibile l’orientamento, espresso anche dal Ministero del Lavoro con interpello n. 29/2011, per cui “la coincidenza del riposo settimanale con la domenica è prevista dalla legge ordinaria solo in via tendenziale […]”, giacché così ragionando si arriverebbe a sovvertire il rapporto tra regola (riposo domenicale) ed eccezione (lavoro domenicale), di tal che le ipotesi derogatorie finirebbero con assumere valenza ordinaria.

Il D.lgs. n. 66 cit., invece, non dispone alcunché circa la modalità di regolamentazione del rapporto tra lavoro e le giornate di festività nazionali, disciplinate queste ultime dalla L. n. 260 cit., via via modificata e integrata nel corso degli anni da altre fonti normative.

Mentre il lavoro domenicale attiene alla prestazione svolta nella giornata di domenica, il lavoro festivo riguarda le ipotesi in cui la prestazione viene eseguita in una delle giornate in cui la L. n 260 cit. sancisce il divieto di compiere determinati atti giuridici. La diversa regolamentazione è stata sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha osservato che alle giornate festive non si applica la disciplina del riposo domenicale, né, conseguentemente, è applicabile il regime derogatorio previsto dall’art. 9 del D.lgs. n. 66 cit. ovvero dalla L. n. 340 cit. e dalle fonti regolamentari attuative (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 07/08/2015).

Giornata festiva e diritto di rifiuto al lavoro

Su tale premessa viene fondato l’assunto, ormai pacifico in giurisprudenza, per cui in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili, così come previste dalla L. n. 240 cit., al lavoratore spetta un diritto potestativo di astenersi dal lavoro, quindi di fruire liberamente della giornata di riposo (cfr. recentemente Cass. civ. Sez. lavoro, 23/11/2017, n. 27948), preservando integralmente il proprio trattamento retributivo (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 19/10/2016, n. 21209). Nonostante la diversa disciplina di riferimento, medesimo argomento sembrerebbe spendibile anche per il lavoro domenicale, sempre però che, in tale caso, non sia prevista una specifica disciplina collettiva ovvero non ricorrano le ipotesi derogatorie previste dall’art. 9 commi 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 66 cit. o dalle fonti regolamentari sopra indicate.

Invero, i precetti di cui all’art. 2019 c.c. e all’art. 9 comma 1 del D.lgs. n. 66/03, stabiliscono che il riposso del lavoratore deve essere goduto “di regola in coincidenza con la domenica”.

Ciò che il Legislatore ha fissato come regola, pertanto, non può diventare un’eccezione, perché altrimenti si rovescerebbero i rapporti tra regola e deroga, e si estenderebbe, di conseguenza, in contrasto con l’art. 14 delle disposizioni preliminari al c.c., una disciplina di natura eccezionale: quod contra, rationem iuris receptum est, non est producendum ad consequentias.

Al contempo, va anche osservato che la sussistenza delle fattispecie derogatorie, che legittimano la parte datoriale a richiedere la prestazione nella giornata di domenica, non sembra che legittimi in perpetuum la collocazione del riposo in una giornata infrasettimanale. Depone a favore di tale tesi il divieto di abuso del diritto che preclude al titolare, pur in assenza di divieti formali, di esercitare le proprie facoltà con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando, mediante un sistematico utilizzo delle deroghe normative e contrattuali, uno sproporzionato sacrificio al lavoratore. Tale sacrificio si concretizza nel collocare il riposare in una giornata differente dalla domenica, che per principio e antonomasia, è la giornata funzionale per soddisfare scopi ricreativi, familiari e sociali.

Non pare, altresì, revocabile in dubbio che nel caso di ricorrenza della festività nella giornata di domenica vada attribuita prevalenza alla prima, con le relative conseguenze del caso (inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 66 cit.).

Accordo individuale o accordo collettivo?

Altro punto controverso riguarda la modalità mediante le quale richiedere al lavoratore lo svolgimento dell’attività in occasione delle festività infrasettimanali. La giurisprudenza prevalente (cfr. sentenze sopra citate) ritiene che tale possibilità sia concretizzabile attraverso un accordo individuale tra datore e lavoratore. Resterebbe, viceversa, carente di legittimazione l’autonomia collettiva, la quale potrebbe intervenire in siffatta materia solo per la determinazione dei trattamenti economici.

Differente prospettazione è stata espressa dal Ministero del Lavoro con risposta a interpello n. 60/2009, nel quale la contrattazione collettiva viene ritenuta fonte di regolamentazione complessiva del lavoro festivo. Per ciò che concerne il lavoro domenicale, pare ragionevole ritenere che l’autonomia individuale possa intervenire per stabilire trattamenti migliorativi al sistema di deroghe normative e contrattuali previste.

 

Quadro delle Norme

LEGGE N. 260/49

LEGGE N. 370/1934

DECRETO 22 GIUGNO 1935

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE ATTIVITA' CULTURALI – INTERPELLO N. 29 DEL 27 GIUGNO 2011

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 18887 DEL 15 LUGLIO 2019

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 16592 DEL 7 LUGLIO 2015

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 27948 DEL 23 NOVEMBRE 2017

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 21209 DEL 19 OTTOBRE 2016

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell’opinione dell’autore e non impegnano l’amministrazione di appartenenza 

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito