L'attività svolta negli stabilimenti balneari segue le regole del commercio privato
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 08 giugno 2010
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L'attività svolta all'interno di un'area pubblica data in concessione - come nel caso delle strutture degli stabilimenti balneari - non può essere assoggettata alla normativa specifica per il commercio su aree pubbliche.
E' il principio sancito dal Consiglio di stato, con sentenza n. 2214 del 20 aprile 2010, con riferimento ad una vicenda in cui la Cooperativa Bagnini di Viserba di Rimini si era opposta avverso il provvedimento con cui il Dirigente del settore attività economiche del Comune di Rimini aveva ordinato la cessazione dell’attività di vendita di merci mediante distributori automatici nell’ambito degli stabilimenti balneari gestiti dai ricorrenti. Il Tar dell'Emilia Romagna aveva accolto le istanze dei bagnini ma il Comune di Rimini aveva fatto appello sostenendo l’applicabilità della disciplina della legge n. 112/1991 alla fattispecie in esame.
Il Consiglio, in particolare, ha sottolineato come, poiché, nella specie, i distributori automatici erano collocati all’interno delle cabine di servizio degli stabilimenti balneari, all’interno, quindi, di un manufatto non demaniale, situato nel complesso dello stabilimento privato, anche se su terreno demaniale dato in concessione, era da considerare assente il presupposto dell’area pubblica, necessario per l’applicazione della legge richiamata.
E' il principio sancito dal Consiglio di stato, con sentenza n. 2214 del 20 aprile 2010, con riferimento ad una vicenda in cui la Cooperativa Bagnini di Viserba di Rimini si era opposta avverso il provvedimento con cui il Dirigente del settore attività economiche del Comune di Rimini aveva ordinato la cessazione dell’attività di vendita di merci mediante distributori automatici nell’ambito degli stabilimenti balneari gestiti dai ricorrenti. Il Tar dell'Emilia Romagna aveva accolto le istanze dei bagnini ma il Comune di Rimini aveva fatto appello sostenendo l’applicabilità della disciplina della legge n. 112/1991 alla fattispecie in esame.
Il Consiglio, in particolare, ha sottolineato come, poiché, nella specie, i distributori automatici erano collocati all’interno delle cabine di servizio degli stabilimenti balneari, all’interno, quindi, di un manufatto non demaniale, situato nel complesso dello stabilimento privato, anche se su terreno demaniale dato in concessione, era da considerare assente il presupposto dell’area pubblica, necessario per l’applicazione della legge richiamata.
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