L'assenza ingiustificata dal lavoro per poche ore comporta il riconoscimento dell'attenuante lieve

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Pronuncia morbida della seconda sezione penale della Corte di cassazione nei confronti del dipendente pubblico che si assentava dal lavoro dopo aver timbrato il cartellino delle presenze.

La sentenza n. 32290 del 24 agosto 2010 ha riconosciuto, pur confermando la condanna per truffa, l'attenuante del valore lieve in quanto le assenze ingiustificate dal lavoro sono risultate di poche ore e limitate a tre giornate. Il danno economico per l'amministrazione è quindi risultato di lieve entità, per questo i giudici hanno considerato l'attenuante.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 – P.a., attenuante per i fannulloni - Alberici
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 27 – Notizie, In breve – Attenuante in caso di assenza sporadica

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