L'assenza del tentativo di conciliazione deve essere fatta valere tempestivamente

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Con sentenza n. 21797 del 14 ottobre 2009, la Cassazione ha precisato che, nel rito lavoro, il convenuto deve eccepire il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nella propria memoria difensiva; tale questione di improcedibilità può, altresì, essere rilevata d'ufficio dal giudice entro l'udienza di cui all'art. 416 c.p.c. Qualora però detta condizione di procedibilità non venga eccepita o rilevata entro i detti termini la stessa non potrà più essere riproposta nei successivi gradi del giudizio.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 6 – L'omissione non è eccepibile

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