L'assegno di mantenimento non può essere autoridotto
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 16 febbraio 2011
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La Cassazione, Sesta sezione penale, con la sentenza n. 5752 del 15 febbraio 2011, ha confermato la sentenza di condanna penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare impartita dai giudici dei gradi precedenti a carico di un uomo che, in assenza di una prova di indigenza o di impossibilità a rispettare la cifra del mantenimento, per come stabilita a suo carico dal giudice in sede di separazione, aveva ridotto, arbitrariamente, la somma da versare ai propri figli.
Secondo i giudici di legittimità, il corretto adempimento dell'obbligazione di mantenimento gravante sul genitore in favore dei minori “consiste nella dazione dei mezzi di sussistenza, nella qualità e nel valore fissato dal giudice e comporta, di necessità ed agli effetti dell'applicazione dei disposti normativi dell'articolo 570 cpv. c.p., n. 2, l'apprestamento solo ed esclusivamente di quel bene o di quel valore che il giudice della separazione o del divorzio ha ritenuto di determinare, nel dialettico confronto delle parti e nel superiore interesse del soggetto debole, oggetto di tutela privilegiata”. Ne consegue che il soggetto tenuto al mantenimento non possa autoridurre l'assegno disposto a favore dei minori, salvo che si trovi in uno stato di comprovata incapacità di far fronte all'impegno.
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