L'artigiano paga i contributi Inps dalla data di inizio attività
Pubblicato il 14 giugno 2012
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L'Istituto previdenziale, nella circolare n. 80/2012, richiama il nuovo articolo 9-bis della L. n. 40/2007, introdotto dal D.L. n. 70/2011, per precisare che l'obbligo di versare i contributi alla Gestione Artigiani dell'Inps è legato al semplice svolgimento dell'attività. Non ha risvolti, aggiunge, che l'Organismo tenutario dell'Aia (Albo Imprese Artigiane) disponga una diversa decorrenza ai fini dell'iscrizione.
E' noto che il soggetto esercente l'attività di artigiano, in base a quanto disciplinato nella legge n. 443 del 1985 - legge-quadro per l’artigianato - è tenuto ad iscriversi nell'apposito Albo provinciale delle Imprese Artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Come riporta l’art. 5 della legge n. 443/1985, l’iscrizione in parola
è obbligatoria,
è costitutiva dell’impresa artigiana,
costituisce condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.
A seguito di tale adempimento:
-> si procede all’annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese della Camera di Commercio;
-> avviene l’iscrizione del titolare dell’impresa, dei familiari coadiuvanti, di tutti i soci che partecipano all’attività, negli Elenchi Nominativi degli esercenti attività artigiana.
A questo punto si apre, presso la Gestione artigiani Inps, una posizione previdenziale per tutti tali soggetti.
A deliberare l'ammissione all’Albo Imprese Artigiane è la Commissione Provinciale per l’Artigianato (C.P.A.) sulla base della sussistenza dei richiesti requisiti.
Sostanzialmente, per l'iscrizione è necessario che:
- la maggioranza dei soci (ovvero uno nel caso di due soci) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
- nell’impresa artigiana il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
Se il soggetto svolge specifiche e particolari attività che richiedono una preparazione apposita ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, è richiesto anche il possesso di requisiti tecnico-professionali dettati da determinate norme.
L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. Inoltre è fatto divieto:
-> di svolgere attività di lavoro subordinato;
-> di essere socio prestatore d’opera in altre imprese iscritte all’Albo imprese artigiane;
-> di ricoprire cariche quali socio accomandatario, amministratore unico di Srl, presidente del consiglio d’amministrazione di società di capitali.
IL D.L. N. 70/2011 – SULL'ISCRIZIONE ALL'ALBO
Il nuovo articolo 9-bis del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40/2007 (inserito dal D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. 106/2011) stabilisce che l'inizio dell’attività d’impresa artigiana si attua, in presenza dei richiesti requisiti, mediante presentazione, da parte del soggetto interessato, di una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti.
Nelle regioni che hanno adottato il sistema ComUnica, l'iscrizione presso le Camere di commercio va eseguita secondo tale procedura telematica (si ricorda che con ComUnica è possibile, con un unico adempimento, ottemperare agli obblighi di legge verso Camere di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate).
La dichiarazione in parola comporta l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane con la decorrenza indicata: in sostanza dalla data in cui l'artigiano ha dato inizio all'attività.
OBBLIGO CONTRIBUTIVO
Sull'importanza di tale data è intervenuta la circolare Inps n. 80/2012, dell'8 giugno, che afferma come
la data indicata quale inizio dell'attività sia anche il momento da cui decorre l'obbligo di versamento dei contributi alla Gestione artigiani Inps.
E questo dato, ai fini dell'obbligo Inps, non viene influenzato dall'eventuale delibera dell'Organismo tenutario dell'Albo che stabilisca una diversa decorrenza, a causa, ad esempio, dal mancato possesso, al momento dell'inoltro della domanda, delle necessarie autorizzazioni richieste per lo svolgimento di una particolare attività.
L'Inps, sul punto, spiega che non viene intaccata l'autonomia dell'Istituto previdenziale, in materia di obblighi contributivi, dalla competenza che ricade sulla legislazione regionale per quanto riguarda le disposizioni dell'Albo artigiani, in virtù del principio di tutela della posizione previdenziale di tutti coloro che svolgono una prestazione lavorativa.
La circolare 80 illustra una ulteriore conseguenza, applicabile dal 13 luglio 2011, che riguarda le verifiche ispettive e gli eventuali accertamenti d'ufficio.
Se dagli Organismi regionali competenti emerge, successivamente, l'obbligo di iscrizione di un soggetto alla gestione previdenziale artigiani, va eseguita la comunicazione all'ufficio del registro delle imprese degli elementi necessari per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane con decorrenza immediata.
Inoltre, il soggetto dovrà versare i contributi per tutto il periodo in cui ha svolto attività artigiana, anche in assenza dei requisiti tecnico-professionali richiesti. Non rilevano, quindi, provvedimenti di variazione o cancellazione dall'albo artigiani per carenza dei requisiti, adottati dall'organismo regionale.
Sono fatti salvi i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali avverso l’atto di accertamento o il verbale ispettivo secondo le disposizioni di legge vigenti.
Ancora, l'Inps tiene a specificare che, indipendentemente dall’iscrizione all’Albo, l’iscrizione ai fini previdenziali ha valore anche per periodi pregressi.
L'obbligo contributivo alla Gestione artigiani permane fino alla data di delibera di cancellazione del soggetto dall'Albo. Solo da tale momento si ritiene cessata l'attività.
ISCRIZIONE GESTIONE ARTIGIANI
In merito all'iscrizione alla Gestione artigiani, la normativa ora vigente (l'articolo 9-bis citato) ha escluso che i provvedimenti delle Commissioni provinciali dell’Artigianato abbiano valenza vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali. Tali atti rappresentano solo un elemento costitutivo per il riconoscimento delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
Di conseguenza, qualsiasi delibera C.P.A. diretta a negare la qualifica di impresa artigiana, non pregiudica l’autonomia dell’Inps nella verifica dei requisiti previsti per l’iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani. In sintesi, l’Istituto, dopo aver acquisito il provvedimento emanato dalle Cpa o altro organismo equipollente, è libero di esercitare i dovuti controlli per accertare la sussistenza o meno, in capo ad un soggetto, dell’obbligo contributivo alla Gestione artigiani.
Tale conclusione è avvalorata anche dalla Corte costituzionale, che ha affermato come la materia previdenziale, demandata alla competenza esclusiva statale, non può subire intromissioni da atti della legislazione regionale.
In sostanza, nella stessa regione è possibile che sussistano due nozioni di impresa artigiana:
- una dettata dalla legge regionale, contenente la disciplina applicabile agli artigiani;
- l'altra derivante dalla legge statale, avente competenza su materie previdenziali.
Rimane fermo che l'avvenuta l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane da parte delle Cpa, è titolo idoneo, in assenza di diversa evidenza, per l'iscrizione alla gestione previdenziale artigiani.
COLLABORATORI FAMILIARI
E' sufficiente, da parte di un collaboratore o coadiutore familiare, una partecipazione all'amministrazione dell'impresa artigiana per far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale artigiani; infatti, la legge n. 463/1959 – istitutiva dell'assicurazione obbligatoria per gli artigiani e loro familiari - non richiede espressamente il requisito della partecipazione manuale nello svolgimento del lavoro tecnico-professionale dell’azienda.
E' però necessario che la partecipazione sia in forma abituale e prevalente.
Se in sede di accertamento o verifica ispettiva, affiora la sussistenza di una partecipazione da parte di un collaboratore o coadiutore familiare all’attività dell’azienda, è obbligatorio ammettere il soggetto a contribuzione e provvedere a comunicare all’ufficio del registro delle imprese gli elementi per l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane, come prescrive il comma 4 dell'articolo 9-bis suddetto.
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