L’archiviazione del reato penale del rappresentante non frena l’accertamento sull’azienda

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La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21049/10 depositata il 12 ottobre 2010, ha chiarito che il giudice tributario ha l’obbligo di accertare sempre la fondatezza della pretesa fiscale potendo considerare o meno la decisione penale passata in giudicato. Infatti, il confine tra giudizio penale e giudizio tributario è segnato dal principio che recita: “l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario, sicché, anche qualora i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, il giudice tributario è tenuto comunque ad accertare la fondatezza della pretesa fiscale nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti”.

Nel caso di specie una Ctr laziale, con sentenza 206/10/07, aveva annullato l’avviso di accertamento verso una Srl dal momento che il legale rappresentante della stessa era stato assolto in sede penale dall’accusa di evasione fiscale.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 37 - Giudice tributario senza vincoli - Piagnerelli
  • ItaliaOggi, p. 27 - Evasione fiscale, l'assoluzione non salva dall'accertamento - Alberici

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