L’appalto estende gli obblighi

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Il Dl 223/2006 provvede a rafforzare la responsabilità solidale nei contratti, prevedendo – articolo 35, commi dal 28 al 34 – la responsabilità solidale dell’appaltatore per le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e per i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal subappaltatore relativamente ai propri dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto. Aggiunta a quella, in vigore, dell’appaltatore per i versamenti contributivi del subappaltatore, questa responsabilità comporta nuovi adempimenti per i componenti della catena del lavoro. La norma s’applica ai soggetti Iva che stipulano contratti di appalto o subappalto di opere, forniture e servizi, mentre non riguarda i committenti che non esercitano attività commerciale.

Una novità introdotta dall’articolo 36, comma 2, del Dl, consiste nella previsione di una semplice delibera di adozione dello strumento urbanistico generale per far assumere un valore di area edificabile, senza necessità di atti di approvazione o altri strumenti urbanistici. In tal modo, il Fisco individua il valore, edificabile o meno, di un’area già nel primo momento in cui è astrattamente possibile costruirvi.

Anche la legge di conversione del decreto 223 mira agli illeciti fiscali nell’edilizia per scoraggiare i comportamenti evasivi provenienti dalla stipula di contratti di subappalto. La norma riguarda le imprese che agiscono mediante tali contratti, cioè imprese costruttrici, imprese che svolgono lavori di recupero del patrimonio edilizio, imprese che comunque eseguono lavori edili mediante la stipula di contratti d’appalto ed imprese subappaltatrici che a loro volta subappaltano. E’ così introdotto il cosiddetto meccanismo del “reverse charge”, attraverso il quale il subappaltatore emette fattura per i lavori eseguiti ma senza addebitare l’Iva, indicando in fattura la regola che lo esonera dall’applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto; l’appaltatore, a sua volta, deve registrare e intergare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota Iva e dell’imposta dovuta; infine, l’appaltatore deve effettuare la registrazione della fattura nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti. In sostanza, con la nuova norma l’appaltatore detrae meno Iva, quindi ne versa di più.                

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