L’Amministrazione deve argomentare “a contrario ed adeguatamente” le giustificazioni dello scostamento

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La Cassazione, con la sentenza n. 13318 del 17 giugno 2011, chiarisce che le specificazioni inserite dal contribuente nel questionario relativo agli studi di settore devo essere prese in considerazione dal Fisco, in caso contrario si realizzerebbe un illegittimo ridimensionamento del diritto al contraddittorio.

Le giustificazioni (comunque attendibili), nel caso di specie la crisi economica, delle cause dei minori ricavi esposte dal contribuente in fase precontenziosa valgono anche se non supportate da documentazione: l’Amministrazione non si è curata d’indagare circa la fondatezza delle ragioni addotte per giustificare lo scostamento, omettendo di argomentare “a contrario ed adeguatamente” al riguardo, ma limitandosi ad un’applicazione automatica dello studio di settore.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 – La giustificazione sulla crisi va considerata dall’ufficio – Piagnerelli

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