L'amministratore di condominio non può trattenere le somme

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Per i giudici del Tribunale di Milano – sentenza n. 247 del 2010 – l'amministratore di condominio, quale mandatario, non può trattenere le somme di proprietà del condominio a titolo di liquidazione dei compensi di cui ha diritto, avendo, per contro, il dovere, ai sensi dell'articolo 1713 del Codice civile, di rendere conto al mandante del suo operato e di rimettergli anche tutto ciò che ha ricevuto a causa dell'incarico. Una diversa condotta dell'amministratore potrebbe configurare, in caso di prova del dolo specifico richiesto, anche il reato di appropriazione indebita punito ai sensi dell'articolo 646 del Codice penale.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 7 - Niente compenso per le consegne – Rezzonico

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