L’altalena dei regimi spiazza gli immobili

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Nel lasso di tempo intercorso tra l’emanazione del Dl 223/06 e la sua successiva conversione in legge, i contribuenti si sono trovati in condizione di adottare dei comportamenti in base a disposizioni poi scomparse in maniera retroattiva. Dal 4 luglio all’11 agosto, infatti, è stata in vigore tutta una serie di norme su Iva ed imposta di registro che poi la legge di conversione n. 248/2006 ha radicalmente innovato. Il cambio di regime pone ora il problema delle condotte tenute proprio dai contribuenti nel periodo indicato, dato che per esse non sono applicabili nè le norme del decreto legge, che vengono meno ex tunc, nè quelle della legge di conversione, che valgono dal 12 agosto in avanti. La sorte dei Dl non convertiti è sancita dall’articolo 77, comma 3, della Costituzione nella parte in cui stabilisce che “i decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”. Le soluzioni possibili a questo punto potrebbero essere due: o si conferisce efficacia alle norme decadute (anche se non sono state convertite) mediante un interpretazione dell’Amministrazione finanziaria o un provvedimento normativo; oppure, in mancanza, è inevitabile pensare di dover rifare quanto già fatto, con complicazioni spesso quasi insormontabili per gli operatori.

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