L’Agenzia fa il quadro sul bonus ricapitalizzazioni

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L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 53 del 21 dicembre 2009, fornisce ulteriori chiarimenti circa l'incentivo, introdotto dal decreto legge 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che consente alle società di escludere da imposizione fiscale il 3% degli aumenti di capitale (in denaro o in natura) di importo fino a 500.000 euro perfezionati da parte di persone fisiche dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010 mediante conferimenti in società di persone o di capitali. Dunque, sono escluse dal bonus le società semplici e non valgono gli aumenti effettuati da persone giuridiche.

Il più importante è che l’esclusione da imposizione fiscale è applicabile, oltre che all’Ires e all’Irpef per le società di persone, anche all’Irap.

Alcune specifiche rilevanti sono di seguito riportate.

Sono agevolabili le costituzioni di capitale sociale di nuove società, gli aumenti di capitale sociale di società già costituite ed in generale gli aumenti di capitale proprio di società derivanti da conferimenti e apporti di nuove risorse.

L’aumento è agevolabile anche se effettuato da persone fisiche non residenti e non socie della società al momento del conferimento (dunque da persone fisiche che acquistano tale qualità per effetto della partecipazione all’aumento del capitale e quindi mediante il conferimento).

Le società di persone che non adottano il regime ordinario hanno l’onere di redigere appositi prospetti da cui risulti la composizione del patrimonio netto e la variazione delle relative voci, ossia gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell’agevolazione spettante.

Valgono ai fini del bonus:

- i conferimenti effettuati da persone fisiche a fronte della sottoscrizione di azioni o quote in sede di costituzione o di aumento del capitale sociale;

- i versamenti a titolo di soprapprezzo effettuati da persone fisiche all’atto della sottoscrizione di azioni o quote;

- i versamenti in denaro a fondo perduto eseguiti da soci persone fisiche, che non comportano obblighi di restituzione da parte della società, e la rinuncia incondizionata dei soci persone fisiche al diritto alla restituzione di crediti verso la società.

Gli aumenti di capitale sociale di società di capitali e società di persone, si intendono perfezionati alla data di iscrizione nel Registro delle imprese della deliberazione di aumento o della modifica dell'atto costitutivo; mentre, gli aumenti di capitale proprio eseguiti con versamenti di denaro a fondo perduto e con rinuncia incondizionata al diritto alla restituzione di crediti da parte dei soci persone fisiche si intendono perfezionati, rispettivamente, nella data in cui il versamento stesso è effettuato e nella data dell’atto di rinuncia.

In caso di aumenti di capitale misti, ossia in parte “a pagamento” e in parte mediante assegnazione gratuita, assume rilevanza solo la quota “a pagamento”.

L’agevolazione è fruita:

- ai fini delle imposte sui redditi, apportando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa del periodo di imposta di perfezionamento dell’aumento di capitale e nei quattro periodi di imposta successivi indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita);

- ai fini Irap apportando una variazione in diminuzione del valore della produzione netta e fino a concorrenza dello stesso del periodo di imposta di perfezionamento dell’aumento di capitale e dei quattro periodi di imposta successivi.
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