Polizze vita, codici tributo per imposta di bollo
Pubblicato il 09 giugno 2025
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A seguito dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024), sono cambiate le regole fiscali applicabili alle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita: sono stati infatti definiti nuovi criteri per il pagamento dell’imposta di bollo. In merito a tali novità, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 7 del 2025, nella quale ha fornito precisazioni utili sull’attuazione delle nuove norme.
Al fine di permettere il pagamento dell’imposta di bollo in forma virtuale, da parte delle imprese assicurative, relativo alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 39/E del 6 giugno 2025, ha introdotto il codice tributo 2510, da utilizzare nel modello F24.
Nuove modalità di versamento dell’imposta di bollo sui contratti assicurativi
A partire dal 1° gennaio 2025, le compagnie assicurative dovranno effettuare ogni anno il pagamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche inviate ai clienti, riferite ai contratti di assicurazione sulla vita con componente finanziaria. Questo obbligo deriva da quanto stabilito dall’articolo 1, comma 87, della Legge di Bilancio 2025, che modifica quanto previsto dall’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972.
La nuova disciplina si applica indistintamente sia ai contratti sottoscritti a partire dal 2025, sia a quelli già attivi a tale data.
Le tipologie di polizze interessate sono quelle rientranti nei rami vita III e V, ovvero:
- le assicurazioni sulla durata della vita umana, nonché quelle connesse a eventi di matrimonio o nascita, il cui rendimento è collegato a quote di organismi di investimento collettivo (OICR), fondi interni, indici di mercato o altri parametri di riferimento (come le polizze unit linked e index linked);
- le operazioni di capitalizzazione, così come definite dal Codice delle assicurazioni private (articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 209/2005).
Con questa modifica viene superato il precedente assetto normativo, in vigore fino al 31 dicembre 2024, che prevedeva il versamento dell’imposta solo in occasione del riscatto o del rimborso della polizza, causando un disallineamento rispetto al trattamento riservato ad altri prodotti finanziari.
Codice tributo per pagamento virtuale dell’imposta di bollo
Al fine di permettere alle imprese assicurative di effettuare, in via telematica, il pagamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche inviate alla clientela, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 39/E del 6 giugno 2025, ha introdotto il seguente codice tributo, da utilizzare nel modello F24:
- “2510” denominato “Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 - articolo 1, comma 88, legge 30 dicembre 2024, n. 207”
Contratti ante 2025
La disciplina della legge di bilancio 2025 ha previsto un meccanismo transitorio applicabile ai contratti assicurativi già attivi al 1° gennaio 2025. Per tali contratti, l’imposta di bollo maturata fino all’anno 2024 dovrà essere corrisposta in quattro tranche, suddivise lungo un periodo di quattro anni.
Nella compilazione del modello F24, il codice 2510 deve essere inserito nella sezione “Erario”, indicando gli importi corrispondenti alla quota da versare secondo la seguente ripartizione:
Rata |
Scadenza |
Quota Imposta |
Codice Tributo |
Rateazione/Regione/Prov./Mese Rif. |
Anno di Riferimento |
1 |
30/06/2025 |
50% |
2510 |
0104 |
2024 |
2 |
30/06/2026 |
20% |
2510 |
0204 |
2024 |
3 |
30/06/2027 |
20% |
2510 |
0304 |
2024 |
4 |
30/06/2028 |
10% |
2510 |
0404 |
2024 |
Ravvedimento
Per il pagamento di eventuali sanzioni e interessi legati al ravvedimento operoso, sono stati introdotti i seguenti codici tributo:
- “2511”, relativo alla sanzione per il mancato o tardivo versamento dell’imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita, calcolata fino all’anno 2024, in riferimento all’articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- “2512”, destinato al versamento degli interessi da ravvedimento per la medesima imposta e ambito normativo.
Nel modello F24, tali codici devono essere riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli importi da versare come debito. Deve essere indicato l'anno di riferimento “2024”, mentre il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” non va compilato.
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