Diritto annuale alle Camere di commercio siciliane: aumento

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Diritto annuale alle Camere di commercio siciliane: aumento

Con il decreto del 2 maggio 2025, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha dato il via libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’aumento del 50% dell'importo del diritto annuale per gli anni 2025, 2026 e 2027. Tale incremento è riservato alle Camere di commercio della Sicilia: Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani.

L’aumento ha lo scopo di sostenere l’attuazione dei rispettivi piani di riequilibrio finanziario approvati con delibere consiliari.

Aumento del diritto annuale per situazioni di squilibrio finanziario

In particolare, il comma 784 dell’articolo 1 stabilisce che le Camere di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura che si trovano in condizioni di squilibrio finanziario strutturale, tali da poter compromettere la loro stabilità economica, hanno la possibilità di mettere in atto piani pluriennali di risanamento.

Tali programmi, elaborati in collaborazione con le regioni, possono includere un incremento del diritto annuale fino al 50%. Una volta esaminata l’efficacia delle misure previste in questi piani, il Ministro dello Sviluppo Economico – su proposta di Unioncamere – può autorizzare l’aumento del tributo per gli anni interessati.

In conformità al comma 784 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato approvato, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un incremento pari al 50% dell'importo del diritto annuale per le Camere di commercio di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo-Enna, Sud Est Sicilia e Trapani.

Revoca dell’autorizzazione

Questa autorizzazione verrà automaticamente annullata a partire dall’anno successivo alla creazione dei nuovi enti camerali, così come previsti dalla riorganizzazione del sistema delle Camere di commercio regionali.

I consigli dei nuovi enti dovranno verificare se permangono condizioni di squilibrio strutturale e, qualora necessario, presentare un nuovo piano di riequilibrio finanziario, aggiornato per tenere conto delle conseguenze economiche e finanziarie generate dalla riforma organizzativa.

Modalità di pagamento dell'importo maggiorato

L'importo aggiuntivo stabilito del decreto Mimit del 2 maggio 2025 dovrà essere versato per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 insieme al diritto annuale ordinario, entro la scadenza prevista dall’articolo 17, comma 3, lettera a) del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

Adeguamento per le imprese che hanno già effettuato il pagamento 2025

ATTENZIONE: Le aziende che, alla data di pubblicazione del presente decreto, hanno già effettuato il pagamento del diritto annuale per il 2025, dovranno provvedere al conguaglio dell’importo in occasione del versamento del diritto annuale relativo all’anno 2026.

Scadenza

Per tutte le imprese, unità locali e soggetti R.E.A. già iscritti al 1° gennaio 2025 il termine di pagamento del diritto annuale è stabilito per il:

  • 30 giugno 2025 per il pagamento senza 0,40%;
  • 30 luglio 2025 per il versamento con 0,40%

Per coloro che si iscrivono in corso d’anno, il pagamento avviene al momento del deposito della domanda; altrimenti dovranno provvedere al versamento con modello F24 nei trenta giorni successivi.

Il versamento del diritto annuale deve essere effettuato in un'unica soluzione.

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