L'acquisto in fiera non costituisce contratto negoziato fuori dai locali commerciali

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La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1 lettera c) del Decreto legislativo n. 50/1992 di attuazione della Direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, là dove include fra le fattispecie meritevoli di tutela i contratti o le note d'ordine che il consumatore sottoscrive “in area pubblica o aperta al pubblico, va interpretata nel senso di ricomprendere solo quei luoghi che non siano di per sé destinati alle negoziazioni ed ai quali il consumatore acceda per finalità estranee a quella di comprare, vendere o contrattare.

Per contro, non si può dire che le negoziazioni che si svolgano nell'ambito degli stands di una fiera o di un salone di esposizione, siano in linea di principio assoggettabili alle disposizioni della citata normativa, pur se si tratti di luoghi ai quali il pubblico possa liberamente accedere.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 22863 del 28 ottobre 2014.
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