L'accordo di ristrutturazione del debito fiscale riduce la confisca
Pubblicato il 09 dicembre 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
L'accordo di ristrutturazione del debito, riducendo l'importo dovuto all'Amministrazione finanziaria per l'IVA non versata, incide sul profitto del reato e richiede una conseguente revisione della confisca, che deve essere adeguata al nuovo debito tributario effettivo.
Omessa Iva: confisca ridotta dopo la transazione con il Fisco
Il caso esaminato
Con sentenza n. 44519 del 5 dicembre 2024, la Corte di Cassazione, Terza sezione penale, ha analizzato il caso di un imputato che era stato condannato per reato di omesso pagamento dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2013.
La condanna includeva la confisca per equivalente, la cui misura era stata applicata al profitto derivante dal reato.
Nel frattempo, il condannato aveva concluso un accordo di ristrutturazione del debito, sotto forma di transazione fiscale, con l’Amministrazione finanziaria, con riduzione dell’importo originario del debito al 15% della somma inizialmente dovuta.
Tuttavia, il Tribunale di esecuzione aveva respinto la richiesta di adeguamento della confisca, sostenendo che solo l’integrale pagamento del debito tributario potesse incidere sulla riduzione della misura ablatoria.
Il condannato si era rivolto alla Cassazione per contestare questa interpretazione, sottolineando che l’accordo di ristrutturazione deve essere considerato rilevante anche nell’ambito penale, in quanto riduce il profitto effettivo del reato.
Aveva inoltre richiamato il principio di proporzionalità, secondo cui la confisca non può eccedere il valore del vantaggio economico derivante dall’illecito.
Per il ricorrente, in altri termini, il mantenimento, inalterato, della confisca avrebbe comportato una sanzione sproporzionata e una duplicazione delle conseguenze punitive.
La decisione della Corte di cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, evidenziando che l’accordo di ristrutturazione del debito, diversamente da una semplice rateizzazione, ha natura transattiva e incide direttamente sull’ammontare del debito tributario.
Tale accordo deve essere considerato anche ai fini penali, poiché modifica il quantum del profitto del reato, imponendo una corrispondente riduzione della confisca.
Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, la confisca non può mai eccedere il profitto del reato, e ogni rideterminazione dell’importo del debito tributario deve trovare riflesso nella misura patrimoniale.
Principio di proporzionalità
Nella propria disamina, la Corte ha ribadito che la confisca deve essere commisurata all’effettivo vantaggio economico derivante dall’illecito.
Mantenere la confisca originaria inalterata nonostante la riduzione del debito comporterebbe una violazione del principio di ragionevolezza e una duplicazione sanzionatoria.
Il giudice dell’esecuzione, in tale contesto, deve rivalutare la misura della confisca alla luce dell’accordo di ristrutturazione, verificando il suo impatto sul profitto effettivo del reato.
Differenza tra rateazione e transazione fiscale
Nella decisione, gli Ermellini si sono soffermati sul discrimine esistente tra l'accordo di rateizzazione e l'accordo di ristrutturazione del debito.
L'accordo di rateizzazione modifica solo le modalità di pagamento del debito, dilazionandolo nel tempo senza ridurne l'importo. Pertanto, non incide sulla misura della confisca del profitto del reato, se non limitatamente ai pagamenti effettuati.
Per contro, l'accordo di ristrutturazione del debito ha natura transattiva e comporta una concessione del creditore, che rinuncia a parte del credito. Quando è concluso con l'Amministrazione finanziaria, tale accordo riduce l'entità del debito erariale, incidendo direttamente anche sul profitto del reato e, quindi, sulla confisca, richiedendo un'adeguata revisione della sua entità per allinearla al nuovo debito effettivo.
La confisca "per equivalente" - come precisato dalla giurisprudenza - non può eccedere il valore del profitto del reato, richiedendo un allineamento tra il valore confiscato e l'attuale profitto del reato, ridotto dall'accordo di ristrutturazione del debito e dalla conseguente diminuzione del debito fiscale.
Nel caso in esame, trattandosi di un accordo di ristrutturazione del debito e non di una semplice rateizzazione, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare la riduzione dell'importo dovuto all'Amministrazione finanziaria, che ha determinato una diminuzione corrispondente del profitto del reato tributario.
La confisca, difatti, deve corrispondere al profitto del reato e, se il debito tributario viene ridotto tramite un accordo di ristrutturazione, anche la confisca deve essere adeguata.
L'ordinanza impugnata, in definitiva, è stata annullata, con rinvio affinché il giudice dell'esecuzione riesamini l'impatto dell'accordo di ristrutturazione del debito sul profitto del reato e sull'entità della confisca.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Un imputato è stato condannato per l’omesso pagamento dell’IVA per l’anno d’imposta 2013. La condanna includeva una confisca per equivalente sul profitto del reato. Successivamente, l’imputato ha concluso un accordo di ristrutturazione del debito, riducendolo al 15% dell’importo iniziale. |
Questione dibattuta | Se l’accordo di ristrutturazione del debito con l’Amministrazione finanziaria, che riduce l’importo del debito tributario, debba incidere anche sulla misura della confisca per equivalente del profitto del reato. |
Soluzione della Corte | La Corte di Cassazione ha stabilito che la confisca deve essere ridotta proporzionalmente alla riduzione del profitto del reato determinata dall’accordo di ristrutturazione del debito. Ha annullato l’ordinanza di rigetto e rinviato per un nuovo esame. |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: